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Lun, 7 Ott 2024 |
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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MARKET ABUSE E L’ADEGUAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA PREVENZIONE DEI REATI - II° PARTE - di Fabrizio Colonna e Tommaso Romolotti, Avvocati in Milano
(segue) 3. L'abuso di informazioni privilegiate - cenni La disciplina prevista all'art. 114 del D.Lgs. 58/1998 è quindi finalizzata a prevenire l'ipotesi di reato contemplata all' art. 184 del D.Lgs. 58/1998: tanto più le informazioni verranno divulgate con precisione di dettaglio e nei tempi richiesti, quanto più si ridurrà il rischio che vengano adoperate informazioni non ancora divenute di pubblico dominio. Ne consegue che – in linea teorica – solo coloro che hanno la possibilità di accedere ad informazioni privilegiate possono promuovere il reato di insider trading ; in particolare, la legge prevede che detti soggetti debbano essere iscritti al registro previsto dall'art. 115-bis del D.Lgs. 58/1998 ma, a nostro avviso, tale previsione rischia di essere limitativa rispetto all'ampio spettro di persone che possono essere venute a conoscenza di informazioni privilegiate, seppur anche incidentalmente. La nuova fattispecie di abuso di informazioni privilegiate è contenuta nel Capo II del Titolo I-bis del D.Lgs. 58/1998; il Capo III del medesimo Titolo riguarda invece la disciplina del corrispondente illecito amministrativo (art. 187-bis). Tuttavia la Direttiva aveva lasciato al mero apprezzamento del legislatore nazionale la previsione di irrogare sanzioni penali, oltre a quelle amministrative dalla stessa previste, in funzione della maggiore gravità delle singole fattispecie che si sarebbero potute in concreto verificare. Tale principio era stato peraltro fatto salvo nel testo esaminato ed approvato dal Senato il quale forniva precisi criteri quantitativi e qualitativi con cui determinare i casi di applicazione della sanzione penale. In concreto, l'abuso di informazioni privilegiate è punito – come per la manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998) – con la pena della reclusione da uno a sei anni , ed una multa che per entrambi parte da ventimila Euro e – nel massimo – raggiunge per il primo i tre milioni di Euro e per il secondo cinque milioni di Euro, sostanziandosi un incremento degno di nota rispetto al regime previdente contenuto agli artt. 180 D.Lgs. 58/1998 e 2637 Cod. Civ. i quali prevedevano rispettivamente la reclusione fino a due anni e la multa da Euro 10.329 ad Euro 309.874, e la sola reclusione da uno a cinque anni. Si è quindi in presenza di un sistema sanzionatorio di tipo binario, che vede la possibilità di applicazione della sanzione penale assieme a quella amministrativa, così come indurrebbe a ritenere l'incipit dell'art. 187-bis, "Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato". 4. La manipolazione del mercato L'art. 185 D.Lgs. 58/1998 nella nuova versione offre una descrizione dell'ipotesi di manipolazione del mercato, intendendola quale diffusione di notizie false o posta in essere di operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Appare quantomeno anomalo che il successivo art. 187-ter in tema di illeciti amministrativi riporti sotto la medesima rubrica ("manipolazione del mercato") una definizione alquanto differente, se non altro per il dettaglio, ricomprendendo nell'attività manipolatoria innanzitutto la diffusione tramite mezzi di informa.....
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