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Sab, 7 Set 2024 |
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TEMPO E DURATA DEL PROCESSO AGLI ENTI FRA PRESCRIZIONE E IMPROCEDIBILITÀ - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
1. La disciplina in tema di prescrizione. Come è noto, la disciplina in tema di prescrizione nel processo contro gli enti prevede all'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 che: "1. le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio". Le ragioni per cui il legislatore è pervenuto ad una regolamentazione dell'istituto della prescrizione nell'ambito del procedimento contro le persone giuridiche così divergente rispetto al regime che il medesimo istituto ha in sede di processo penale nei confronti di persone fisiche sono rinvenute da un lato nella (originaria) qualificazione dell'illecito dell'ente quale illecito amministrativo per cui si è ritenuto opportuno il richiamo a quanto in tema di prescrizione dispone l'art. 28 lg. n. 689 del 1981 e dall'altro nella ricerca di un adeguato bilanciamento fra le esigenze di durata ragionevole del processo - essendo comunque previsto un termine di prescrizione breve, pari a soli cinque anni dalla consumazione dell'illecito - e la necessità di garantire un'adeguata completezza dell'accertamento giurisdizionale riferito ad una fattispecie complessa come quella relativa all'illecito amministrativo dell'ente. In particolare, l'effetto di un tale bilanciamento risiede nella tendenziale riduzione del rischio di prescrizione una volta che, esercitata l'azione penale, si instauri il giudizio, con il contrappeso rappresentato dalla ridotta durata del termine di prescrizione, fissato per tutti gli illeciti in cinque anni, termine sensibilmente più breve rispetto a quanto previsto dal codice penale . La disciplina suddetta è stata denunciata per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., ma la Cassazione ha ritenuto manifestatamente infondata la questione di legittimità, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità ex delicto di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione . In particolare, si ritiene che non vi sia alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto di difesa anche perché il legislatore ha tenuto conto di tali esigenze, da un lato fissando, all'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001, il termine massimo di cinque anni dalla data di consumazione del reato perché la prescrizione possa essere impedita mediante un atto interruttivo, e dall'altro escludendo in ogni caso, mediante l'art. 60 d.lgs. n. 231 del 2001, la possibilità di procedere alla contestazione dell'illecito all'ente se prima del compimento di tale atto si sia estinto per prescrizione il reato presupposto. Quanto al possibile contrasto con gli artt. 41 e 117 Cost in riferimento all'art. 6 della Convenzione E.D.U., si ritiene che la previsione nel d.lgs. n. 231 del 2001 di limiti temporali raccordati alla generale disciplina civilistica in materia di prescrizione escluda l'incompatibilità del regime dettato per la prescrizione dell'illecito dipendente da reato con il principio di libertà dell'iniziativa economica, mentre la dedotta violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 6 della Convenzione E.D.U. sarebbe insussistente non potendosi qualificare la responsabilità degli enti collettivi come avente natura penale. Inoltre, la pronuncia di sentenza di prescrizione nei confronti degli imputati persone fisiche non produce alcun pregiudizio per l'ente, sia perché non implica per questo alcun vincolo formale in ordine alla ricostruzione del fatto, sia perché non esonera l'accusa dal dimostrare puntualmente l'esistenza del reato presupposto, sia perché non impedisce all'ente di chiedere l'ammissione e produrre prove utili ad escludere o a far ragionevolmente dubitare della sussistenza del fatto di reato quale imprescindibile componente della «fattispecie complessa» da cui discende la responsabilità amministrativa . 2. Esercizio dell'azione penale ed interruzione della prescrizione. Un contrasto di giurisprudenza risolto in modo non condivisibile. La giurisprudenza si è inizialmente divisa sulla questione relativa all'identificazione dell'atto interruttivo della prescrizione discutendosi in particolare se la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione sempre che e solo se, oltre che "emessa", sia stata anche "notificata" entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto ovvero se sia sufficiente che il predetto atto venga per l'appunto emesso, essendo irrilevante la sua notifica alla persona giuridica. In realtà, una ragione di contrasto sul punto parrebbe non sussistere posto che – come evidenziato da alcune decisioni - l'art. 11, primo comma, lett. r), L. 29 settembre 2000, n. 300 alla lett. r) espressamente dispone di "prevedere che le sanzioni amministrative [che verranno poi introdotte con il d.lgs. n. 231 del 2001] si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati … che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile", il quale come è noto configura l'atto di citazione a giudizio come atto ricettizio che esplica i suoi effetti – anche ai fini dell'interruzione della prescrizione – solo se notificato alla controparte . Nonostante tale chiara indicazione del legislatore delegato ormai la giurisprudenza si è espressa in assoluta prevalenza nel senso che è sufficiente, per l'interruzione della prescrizione la.....
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