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| Mer, 18 Feb 2026 | |||||||||
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GLI ENTI E LA COMPETENZA DELLA PROCURA PUBBLICA EUROPEA - di Enrica Perusia, Of Counsel RANALLI e Associati
Con un'intensa attività di comunicazione, l'EPPO (acronimo di European Public Prosecutor's Office, ovverosia, in sostanza, la Procura pubblica europea, istituita al fine di contrastare le frodi al bilancio dell'Unione e competente "ad individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione", dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti), ha cercato di acquisire ampia visibilità e di raggiungere nella divulgazione una platea più estesa possibile, con la doppia finalità di avviare un'attività di comunicazione finalizzata alla prevenzione e di incentivazione del ricorso alla sua assistenza. Il contesto economico e la fase storica sono sicuramente opportuni, considerate anche le ingenti risorse del Next Generation EU, destinate a essere immesse nel sistema e in relazione alle quali occorrono rafforzamenti dei presidi a fronte di possibili comportamenti deviati e malversazioni che inevitabilmente si verificheranno. Malgrado ciò, ad avviso di chi scrive non tutti gli studiosi e gli operatori in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ex D.Lgs. n. 231 del 2001, hanno colto appieno la possibile rilevanza pratica della novella e le ripercussioni rispetto all'accertamento di eventuali profili di responsabilità degli enti per le condotte dei propri dipendenti. Rilevante risulta infatti essere il profilo della competenza per materia della Procura Europea con riferimento all'ambito e alla dimensione dell'accentramento delle funzioni requirenti in capo a un organo unitario dell'Unione europea, rilevanza che va oltre il limitato perimetro di applicazione apparentemente tracciato dal Regolamento istitutivo (Regolamento UE 1939/2017): in particolare, il Considerando (11) del Regolamento precisa che la competenza materiale dell'EPPO è "limitata" ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva PIF), ma anche "di quelli che sono indissolubilmente connessi a tali reati"; la nozione di "reati indissolubilmente connessi" si ricava anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte UE in materia che, per l'applicazione del principio del ne bis in idem, adotta come criterio pertinente "l'identità dei fatti materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio". In sostanza, come si dirà più avanti, a titolo di competenza c.d. "ancillare" l'EPPO potrà altresì procedere nei confronti di qualsiasi altro reato "indissolubilmente legato" a un reato PIF, seppur a determinate condizioni individuate dal Regolamento. A fronte anche dell'incremento progressivo di reati finanziari transfrontalieri, erano state rilevate da più parti, in sede nazionale ed europea, forti limitazioni rispetto alla capacità di fornire un adeguato livello di protezione e contrasto rispetto a reati a dimensione internazionale. Si trattava di limitazioni che interessavano tra l'altro anche l'efficacia ed efficienza della fase investigativa,.....
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