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Ven, 7 Feb 2025 |
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DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA E IMPATTI 231 - di Andrea Fedi, Partner Legance Avvocati Associati
1. LA DNF IN BASE AL D.LGS. 254/2016 1.1 Ambito soggettivo Il necessario punto di partenza della nostra analisi è l'individuazione (i) dell'ambito soggettivo di applicazione e (ii) del contenuto del d.lgs. 254/2016 («a chi» il decreto legislativo si rivolge e «cosa» prescrive). Ebbene, si può partire dall'osservare che il d.lgs. 254/2016 non si rivolge a tutte le imprese, ma a un ristretto ambito, qualificato dalle particolari dimensioni o dalla particolare attività svolta dalle imprese che ne fanno parte. Il d.lgs. 254/2016, in effetti, si rivolge solo agli enti di interesse pubblico (di seguito, E.I.P.) e nemmeno a tutti tali E.I.P., ma solo ad alcuni di essi che si stagliano per particolari dimensioni. Com'è noto, la categoria degli E.I.P. è definita dall'art. 16 del Testo Unico sulla revisione dei conti che annovera nel suo ambito: (a) le società italiane emittenti valori ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e UE; (b) le banche; (c) le imprese di assicurazione; (d) le imprese di riassicurazione, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie. Si tratta, all'evidenza, d'imprese che, per taglia, oggetto o diffusione dell'azionariato, rappresentano entità per le quali sono necessarie determinate cautele in tema di certificazione dei conti. Di tale categoria, già di per sé limitata, sono tenuti alla redazione di una DNF individuale per ogni esercizio finanziario solo gli E.I.P. maggiori, che: (i) abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, (ii) abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: totale dello stato patrimoniale: euro 20 milioni; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 40 milioni. A loro volta gli E.I.P. che siano «società madri» di un «gruppo di grandi dimensioni» redigono per ogni esercizio finanziario una DNF consolidata . Solo il succitato ristretto gruppo di E.I.P. (di seguito «E.I.P. di grandi dimensioni») «deve» redigere una DNF . 1.2 Ambito oggettivo delle informazioni soggette a disclosure Secondo l'art. 3, d.lgs. 254/2016 la DNF degli E.I.P. di grandi dimensioni deve coprire annualmente i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, ma solo nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta e solo se gli anzidetti temi sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'E.I.P. di grandi dimensioni. Per far ciò, la DNF deve descrivere almeno: (a) il modello aziendale di gestione e organizzazione, ivi inclusi i Modelli 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi; (b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di due diligence, i risultati conseguiti e i relativi key performance indicators (di seguito, KPI) di carattere non finanziario; (c) i principali rischi, generati o subiti , connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto . Emergono da tale art. 3 almeno due temi principali. Il primo attiene a «cosa» debba rivelare l'impresa nella sua DNF. Il secondo inerisce al «come» l'E.I.P di grandi dimensioni debba adempiere all'obbligo di trasparenza. Andando per ordine e iniziando dal «cosa», notiamo un quasi sconfinato e talora sfuggente ambito oggettivo di categorie d'informazioni da fornire. Si può infatti dire abbastanza chiara l'indicazione secondo la quale debbano essere fornite informazioni sui «temi ambientali» o su quelli «attinenti al personale» (anche perché esiste un codice dell'ambiente e una legislazione puntuale in materia di lavoro cui riferirsi) e lo stesso si può affermare anche con riferimento alla «lotta alla corruzione ». Già l'obbligo di fornire informazioni sul «rispetto dei diritti umani» appare più scivoloso. Per dare a tale sintagma un contenuto preciso, ci si può però forse riferire alla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 (poi recepita nel Trattato UE all'art. 6.2 ). Molto incerto è invece quali informazioni debbano essere fornite sui temi definiti «sociali»: un aggettivo la cui latitudine giuridica è di difficile perimetrazione e che evidentemente deve ricomprendere aspetti ulteriori e diversi rispetto all'ambiente, al personale e ai diritti umani (già menzionati separatamente dalla norma ). In prima approssima.....
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