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Mar, 26 Set 2023 |
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FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: INDIETRO TUTTA! BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA CONFIGURAZIONE DEI REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - I° PARTE - di Cesare Giordanengo e Guglielmo Giordanengo, avvocati
La proposta di legge n. 2436 – B, attualmente giacente alla Camera dei deputati in attesa di approvazione definitiva, porta "silenziosamente" al suo interno una novità di portata dirompente. Ad appena tre anni di distanza da una delle più discusse riforme approvate nell'ultima Legislatura (il D. Lgs. 61/2002), il legislatore (occorre specificarlo: il medesimo che aveva concepito ed attuato la precedente riforma) ha deciso che poteva bastare. Ha deciso, per l'esattezza, che era necessario un ritorno al passato, un abbandono della "linea morbida" sul reato di false comunicazioni sociali, almeno per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, ma non solo. Di più: ha deciso che, proprio sotto il profilo della pena, era necessario appesantire la mano ancor più che in passato attraverso la previsione di una sanzione particolarmente grave (da due a sei anni di reclusione) nel caso di falso realizzato in società che fanno appello al pubblico risparmio, nonché di pesanti sanzioni interdittive. Come dire: ebbene sì, ci eravamo sbagliati… In realtà, falsificare un bilancio è un fatto che ha un suo rilievo e che merita un'adeguata punizione. Anzi: merita una punizione ancor più grave che in passato. Ciò debitamente premesso, occorre svolgere alcune brevi considerazioni sul nuovo testo, cercan.....
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