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Mar, 26 Set 2023 |
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L’ENTE POLIEDRICO: LE MULTIFORMI VESTI PROCESSUALI, TRA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001 E APORIE INTERPRETATIVE - di Lorenzo de Martino, Avvocato e Dottorando di ricerca in Diritto penale nell’Università di Bologna
1.- Alcune brevi considerazioni introduttive. A distanza di oltre tre lustri dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 e dall'abbandono – invero a lungo atteso in dottrina – del vessillo del principio societas delinquere non potest, la normativa in materia di responsabilità degli enti vive ancora oggi una stagione di continue e profonde trasformazioni, conseguenza – da un lato – delle scelte operate dal legislatore, sempre più sensibile ad un progressivo ampliamento del novero dei c.d. reati presupposto, ma anche – dall'altro lato – della sempre maggiore incisività del formante giurisprudenziale, spartiacque spesso dirimente nell'evoluzione dogmatica del sistema 231. Con riferimento a quest'ultimo fattore, ha sicuramente rappresentato un approdo di fondamentale importanza la sentenza delle Sezioni Unite sul "caso ThyssenKrupp" , decisione paradigmatica non solo per quanto attiene all'analisi dell'elemento soggettivo del reato, in quanto la portata innovativa del provvedimento si estende anche ad ambiti di confine del diritto penale, quale la responsabilità amministrativa degli enti, e – specificamente – la "natura" della responsabilità della società imputata ai sensi del decreto 231/2001 . La Corte, nel tentativo di porre fine a quest'ultima querelle – la più lungamente dibattuta da chi si occupa di questa materia – ha offerto, di riflesso, spunti per una riflessione di più ampio respiro sui diversi istituti su cui si basa il sistema 231, i contorni dei quali si modulano differentemente a seconda che si voglia interpretare la responsabilità dell'ente come amministrativa, penale ovvero – ed è questa l'impostazione delle Sezioni Unite – configurabile quale tertium genus che ibrida entrambe. Nel solco di tale problematica, spesso – ma non sempre – considerata di natura più accademica che pratica, si pone anche il problema della corretta qualifica dell'ente all'interno del procedimento penale, in particolar modo con riferimento agli eventuali rapporti tra quest'ultimo e i soggetti danneggiati da reato, e non pochi interrogativi sorgono su quali siano le vesti processuali che l'ente può rivestire a seguito di una contestazione di illecito ai sensi d.lgs. 231/2001 . In quest'ottica, la prassi processuale può riservare all'interprete criticità che appaiono essere catalogabili in tre tipologie: i) ammissibilità della costituzione di parte civile da parte nel processo contro l'ente incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001; ii) ammissibilità della citazione dell'ente incolpato ex d.lgs. 231/2001 come responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria; iii) ammissibilità della costituzione dell'ente come parte civile nei confronti degli imputati del reato c.d. presupposto. Le tre situazioni appena delineate, a ben vedere, sono accomunate da un minimo comune denominatore, rappresentato dalla possibilità, per l'ente giuridico che partecipa ad un procedimento penale a seguito di una contestazione ex decreto 231, di rivestire contemporaneamente più vesti processuali: un ente dunque "poliedrico", capace – od obbligato, a seconda delle situazioni – a farsi simultaneamente portatore di differenti e talvolta contrastanti interessi. È dal controverso tema del rapporto tra danneggiati dal reato ed ente incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001 che converrà, dunque, cominciare, dando conto dell'evoluzione di tale tematica nel tempo attraverso i principali approdi dottrinali e giurisprudenziali in materia. Si procederà poi ad analizzare partitamente le singole "vesti" che l'ente giuridico può astrattamente ricoprire: quella di destinatario della pretesa civilistica del soggetto danneggiato dal reato, quando lo stesso sia incolpato ex d.lgs. 231/2001; quella di responsabile civile – o civilmente obbligato per la pena pecuniaria – nel processo che vede imputati i suoi rappresentanti; e, infine, quella di parte civile avverso le persone fisiche autrici dei reati c.d. presupposto. Proprio quest'ultima questione – può l'ente già incolpato per un illecito amministrativo derivante da reato costituirsi parte civile avverso gli autori del reato c.d. presupposto nell'ambito del medesimo procedimento? – è quella che il presente lavoro si propone di esplorare con maggiore accuratezza: dando conto, attraverso l'analisi della più recente giurisprudenza pertinente, dell'estrema fluidità della materia e delle conseguenti incertezze in ambito applicativo; e sommessamente offrendo al lettore alcuni spunti di riflessione e una possibile soluzione del problema. 2.- Il rapporto tra danneggiati da reato ed ente incolpato ex d.lgs. 231/2001: tra "vecchie" soluzioni giurisprudenziali e recenti approdi interpretativi Le tre possibili posizioni processuali che l'ente potrebbe ricoprire, cui si faceva riferimento poc'anzi, sembrano rappresentare, come anticipato, tre esplicazioni di una problematica di carattere più generale: l'individuazione – e la conseguente possibilità di divenire soggetto processuale all'interno del procedimento penale – dei danneggiati da reato in un processo che vede, tra gli "imputati", l'ente ai sensi del decreto 231. La tematica, invero, ha suscitato notevole interesse – anche a causa dei notevoli riflessi di natura pratica che essa comporta – sin dall'entrata in vigore della normativa 231, in particolare per quanto attiene alla possibilità di riconoscere in capo ai soggetti collettivi una responsabilità civile: diretta, azionabile in sede penale per i danni cagionati dagli illeciti "amministrativi" dipendenti da reato delineati dal d.lgs. 231/2001; ovvero una responsabilità indiretta, quale responsabile civile – o civilmente obbligato per la pena pecuniaria – per i danni prodotti dal reato c.d. presupposto commesso dai propri dipendenti (apicali o subordinati) nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso. Sul punto, infatti, si è sviluppato nel corso degli anni un ampio dibattito in sede dottrinale, a cui è seguita una rilevante evoluzione giurisprudenziale, sia di legittimità che europea , sino alla pronuncia della Corte Costituzionale che sembrerebbe aver posto fine alla relativa querelle; la Corte ha negato rapporto tra danneggiati dal reato ed ente incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001 ma ha ammesso – a determinate condizioni – la citazione di quest'ultimo come responsabile civile per il fatto dell'imputato persona fisica . In ambedue i casi viene analizzata la situazione in cui il soggetto danneggiato intende avere ristoro dalle conseguenze civilistiche – consistenti nel danno patrimoniale e non patrimoniale – di un illecito derivante da reato: in via diretta, mediante l'esperimento dell'azione civile all'interno del processo penale, ai sensi dell'art. 185 c.p. e degli artt. 74 ss. c.p.p., avverso l'ente collettivo incolpato; ovvero, in via indiretta, mediante la citazione dell'ente come responsabile civile ex art. 83 ss. c.p.p. Tuttavia – oltre alle ipotesi cui si faceva riferimento e delle quali si è occupata la giurisprudenza citata – è ipotizzabile una terza alternativa: che un ente giuridico subisca nocumento da un fatto illecito perpetrato da persone fisiche e pertanto si possa qualificare come soggetto danneggiato da reato. A ben vedere, però, stante anche il progressivo ampliamento del novero dei reati c.d. presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001 e una sensibilità sempre maggiore da parte delle Procure della Repubblica nel contestare tale tipo di illecito, accade ormai sovente che dal reato commesso dalla persona fisica, qualora questa sia incardinata – a titolo di apicale o anche solo di "subordinato" – in una compagine societaria, derivi anche una responsabilità de societate, con conseguente incolpazione dell'ente ai sensi del decreto 231 . Con la conseguenza che l'ente collettivo si trova a ricoprire contemporaneamente i ruoli di danneggiato dal reato e di incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001 per il fatto commesso dalla persona fisica. Si tratta dunque di una situazione diametralmente opposta rispetto alle precedenti, in cui è sovvertito il rapporto tra danneggiato (in questo caso persona giuridica) e imputato per il reato da cui deriva il danno (persona fisica incardinata nella struttura societaria). Riassumendo, dunque: i) l'ente collettivo potrebbe essere destinatario di una costituzione di parte civile per l'illecito ex d.lgs. 231/2001 da parte del soggetto danneggiato; ii) l'ente collettivo potrebbe essere citato, dal danneggiato, quale responsabile civile per il reato commesso dal soggetto (apicale o subordinato) in esso organicamente immedesimato, ovvero quale civilmente obbligato per la pena pecuniaria; iii) l'ente collettivo potrebbe esso stesso avanzare una pretesa risarcitoria avverso il soggetto (apicale o subordinato) autore del reato presupposto ex d.lgs. 231/2001, in quanto danneggiato dalla condotta di quest'ultimo, e ciò anche nel caso in cui proprio l'ente collettivo rivesta nel procedimento il ruolo di incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001. A ben vedere, da quest'ultima ipotesi emergono interrogativi di non secondario rilievo, in primis circa la possibilità stessa per l'ente incolpato ex d.lgs. 231/2001 di costituirsi parte civile avverso la persona fisica imputata per il reato c.d. presupposto. Tale problematica – come si diceva – ha suscitato particolare e rinnovata attenzione in quanto è stata recentemente ad oggetto di tre importanti ordinanze, nelle quali tuttavia vengono prospettate soluzioni di carattere opposto, a riprova della tangibile incertezza interpretativa che tutt'oggi permea la materia. Da un lato, a distanza di poco più di un mese l'una dall'altra, i giudici dei Tribunali di Venezia e di Modena si sono pronunciati – in senso favorevole – in merito all'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'ente incolpato ai sensi del decreto 231 – "Consorzio Venezia Nuova" nel primo caso, "CPL Concordia soc. coop." nel secondo – in relazione ai reati per i quali si procede nei confronti delle persone fisiche organicamente immedesimate in esso . I due casi appena enunciati appaiono dunque di notevole interesse, anzitutto perché forniscono una rappresentazione plastica di come l'ente possa essere, simultaneamente, portatore di due interessi diametralmente opposti: quello di difendersi dalla contestazione di un illecito ex d.lgs. 231/2001, da un lato, e quello di promuovere una pretesa risarcitoria del danno derivante da reato commesso dai propri dipendenti, dall'altro. Sul medesimo punto, tuttavia, si registra l'orientamento espresso ancor più recentemente dal Tribunale di Milano, il quale ha invece ritenuto di escludere la costituzione di parte civile di "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." – già incolpata dell'illecito amministrativo ex decreto 231 – avverso il proprio precedente management, i cui apicali sono imputati (anche) per reati societari e finanziari da cui è derivata la responsabilità di Banca M.P.S. ai sensi del d.lgs. 231/2001 . Ebbe.....
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