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Ven, 7 Feb 2025 |
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LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE PER REATO COMMESSO DA AUTORE IGNOTO - di Fabrizio D'Arcangelo, Assistente di studio presso la Corte Costituzionale
Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente La responsabilità amministrativa dell'ente per reato commesso da autore ignoto, pur dopo diciotto anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 231/01, permane una fattispecie estremamente controversa e poco applicata, in quanto di frequente avvertita come distonica rispetto alla trama del sistema normativo in cui è inserita. L'art. 8 del D.Lgs. 231/01, sotto la rubrica significativamente intitolata "Autonomia della responsabilità dell'ente", sancisce, infatti, che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (comma 1 lett. a), ovvero quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (comma 1 lett. b). Ampia è stata l'attenzione dedicata dalla dottrina a tale disposizione, ma i nodi problematici permangono fondamentalmente irrisolti; controverso è, infatti, l'ambito applicativo di tale previsione, ma, ancora più radicalmente, se la stessa sia coerente con i criteri che informano il diritto punitivo dell'ente e, segnatamente, se deroghi o meno agli stessi, introducendo un ulteriore nesso di imputazione. Molteplici sono, inoltre, i rilievi critici espressi dalla dottrina a tale previsione. In alcune letture dottrinali si evidenzia come la previsione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 231/01 costituisca una aporia nel sistema del diritto punitivo degli enti. La mancata identificazione fisica dell'autore, non è, infatti, compatibile con una interpretazione dei criteri ascrittivi dell'interesse e del vantaggio in termini soggettivi, in quanto i medesimi, in tale chiave interpretativa, postulano l'identificazione fisica dell'autore del reato. Tale evenienza, piuttosto, risulta compatibile con una interpretazione in termini oggettivi che valorizza il legame funzionale tra persona ed ente, nonché con una interpretazione che riconosce autonomia al vantaggio. Anche in tale prospettiva interpretativa, si rileva, tuttavia, che la mancata identificazione della persona fisica contrasta con una interpretazione dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 fedele alla lettera, in quanto l'accertamento dell'elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale presuppone la sua identificazione. Secondo alcuni autori, da ultimo, l'art. 8 del D.Lgs. 231/01 sarebbe incostituzionale per eccesso di delega, in quanto questo sviluppo in malam partem del sistema di responsabilità dell'ente non trova alcun riscontro nei principi e criteri direttivi espressi dalla legge delega 29 settembre 2000, n. 300 . Il disegno del legislatore storico e la infondatezza delle censure di incostituzionalità In tale contesto frammentario sembra opportuno muovere dalla disamina della Relazione Ministeriale, per acclarare la volontà del legislatore storico nella introduzione di tale controversa disposizione. Nella Relazione si precisa che l'art. 8 del D.Lgs. 231/01 intende affermare non tanto l'autonomia della fattispecie della responsabilità da reato dell'ente dalla responsabilità penale della persona fisica, atteso che, anzi, l'illecito amministrativo presuppone - e quindi dipende da quello penale -, quanto piuttosto l'autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale. In altri termini, per la insorgenza della responsabilità amministrativa è necessario che venga commesso un reato da parte di un soggetto riconducibile all'ente, ma non anche che tale reato sia anche accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può, pertanto, essere accertata esclusivamente incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questo non è imputabile) e, nondimeno, essere sanzionata in via amministrativa la società. La previsione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'autore ignoto , pertanto, si profila ogniqualvolta, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale a un determinato soggetto e nondimeno risulti accertata la commissione di un reato. Secondo la Relazione Ministeriale, infatti, in queste ipot.....
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