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Sab, 7 Set 2024 |
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LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO ALL’ESTERO: DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE - di Ugo Lecis, Partner LCG
1. Premessa Il dinamismo dei mercati in cui le imprese italiane si trovano ad operare e i conseguenti sviluppi di delocalizzazione dell'intero ciclo produttivo o di parte di esso impongono una organizzazione sistematica e prudente delle attività lavorative, al fine di tutelare la sicurezza di coloro i quali svolgono la loro prestazione al di fuori del territorio nazionale quanto meno con lo stesso grado di efficacia che l'ordinamento nazionale riconosce nel nostro Paese. Il rispetto di tale esigenza, che trova peraltro il proprio fondamento nel dettato costituzionale , risulta oggi ancor più urgente in considerazione dei numerosi e mutevoli rischi che interessano i territori internazionali, caratterizzati dal dilagare di fenomeni terroristici e di instabilità politica e dalle peculiarità, proprie di diverse zone del pianeta, delle condizioni ambientali e sanitarie. 2. La normativa applicabile In tutti i casi in cui un datore di lavoro italiano impieghi lavoratori all'estero si prospetta un conflitto di leggi nello spazio, con la conseguente necessità di individuare la normativa applicabile al rapporto di lavoro, dal momento che ci sono aspetti – quali ad esempio quelli attinenti alla sicurezza – in cui la libertà contrattuale delle parti non è assoluta. L'articolazione dell'indagine di cui sopra dipende dalle differenti situazioni in cui può emergere il carattere transnazionale del rapporto, che sotto il profilo oggettivo attiene al luogo di esecuzione della prestazione. A tal riguardo, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, può essere utile distinguere tra rapporti di lavoro a transnazionalità originaria e transnazionalità acquisita. I primi si caratterizzano per la presenza di un elemento di estraneità sin dall'origine del rapporto – si pensi ad esempio ad ipotesi di assunzione appositamente per l'estero dove le parti pattuiscono che una data attività sarà svolta fuori dai confini nazionali – mentre i secondi acquisiscono tale carattere solo in un momento successivo, per vicende che intervengono durante lo svolgimento del rapporto; è questo il caso della trasferta, del distacco del lavoratore o dell'appalto di servizi presso committente estero. Per i rapporti di lavoro a transnazionalità originaria trova applicazione la Legge n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato italiano, la quale – in recepimento della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 – è improntata ad una logica di valorizzazione della volontà delle parti, cui è rimessa in sostanza la scelta della legge applicabile al rapporto contrattuale. La suddetta autonomia contrattuale incontra però il limite normativo posto dall'art. 6 della citata Convenzione, in forza del quale la scelta della legge applicabile dalle parti non può privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative previste dalla legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta, individuabile in quella del Paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese . Per quanto qui ci occupa, le disposizioni vigenti in materia antinfortunistica nell'ordinamento italiano operano come norme di "applicazione necessaria" in considerazione della loro finalità di prevenzione dei diritti fondamentali della sicurezza e della salute ; pertanto, la loro applicazione non può essere sottoposta a deroghe, con la conseguenza che l'invio, da parte del datore di lavoro italiano, di personale all'estero in un Paese europeo o extracomunitario non comporta il venir meno della normativa di prevenzione italiana come base minima dalla quale eventualmente partire per apprestare misure ulteriori. Nell'ipotesi di lavoro all'estero, dunque, qualora la scelta della legge applicabile sia lasciata alla libera determinazione delle parti, il datore di lavoro italiano sarà tenuto a verificare se la normativa prevenzionistica applicabile non pregiudichi norme imperative del Paese di svolgimento del lavoro o del Paese di origine del lavoratore che siano maggiormente tutelanti per il lavoratore e che, per questo, devono essere applicate; analoga valutazione spetterà a tale soggetto qualora le parti non operino alcuna scelta. Al riguardo, rimane aperta la problematica relativa all'individuazione degli standard minimi il cui rispetto può far ritenere adempiuto l'obbligo di sicurezza nell'ambito delle norme di applicazione necessaria, anche se non strettamente coincidente con i livelli di sicurezza garantiti dall'ordinamento italiano. È indubbio che la questione prospetta soluzioni distinte in considerazione delle differenti aree del pianeta in cui viene resa la prestazione lavorativa. 2.1. Lo svolgimento del rapporto in Paesi dell'Unione Europea In caso di svolgimento dell'attività lavorativa in un Paese dell'Unione Europea, il legislatore comunitario ha perseguito un obiettivo di omogeneizzazione degli standard di sicurezza attraverso l'emanazione di una serie di direttive - tra cui, in primis, la direttiva quadro n. 89/391/CEE - finalizzate ad imporre livelli minimi di tutela e ad armonizzare, sulla base di principi comuni, le singole normative nazionali. In questi casi ne deriva che la scelta delle parti di regolare il rapporto contrattuale – e in particolare l'obbligo di sicurezza – in base alla normativa vigente in un Paese dell'Unione Europea, diverso da quello di origine e presso il quale viene svolta l'attività lavorativa, comporterà, comunque, il riconoscime.....
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