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| Mer, 11 Mar 2026 | |||||||||
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DECRETO SBLOCCA CANTIERI: MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO 231 DA AGGIORNARE ? - di Carlo Manacorda, Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta, già Docente di Contabilità pubblica e di Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università di Torino
Il d.l. 32/2019 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cosiddetto "decreto sblocca cantieri") è stato convertito nella legge 55/2019 (G.U. 140 del 17.06.2019). Dopo un lungo e sofferto dibattito parlamentare, la legge 55/2019 - correggendo e integrando disposizioni del decreto sblocca cantieri - introduce numerose norme di semplificazione e accelerazione in materia di appalti pubblici, di urbanistica e di edilizia. Queste norme dovrebbero determinare l'avvio o il riavvio di opere pubbliche e facilitare la gestione degli appalti pubblici per l'affidamento di lavori e di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e, in generale, da parte dei molti soggetti tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e, in quanto tali, rientranti nella categoria delle "stazioni appaltanti". Tutto questo inquadrato in un più ampio disegno finalizzato a favorire la ripresa della crescita economica, ancora latitante nel Paese. La nuova normativa contemplata dalla legge 55/2019 dovrebbe completarsi con l'emanazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (18 giugno 2019), di un Regolamento per disciplinare le diverse modalità introdotte dalla legge in materia di progettazione, affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture d'interesse dei soggetti - prima citati - tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici. A decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento, cessano di avere efficacia le "Linee guida" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'attuazione delle suddette attività. L'ANAC cioè non eserciterà più i poteri di indirizzo e di controllo che le erano stati riconosciuti dall'art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in quanto queste attività saranno disciplinate dal Regolamento. In definitiva, cade quel potere di produrre soft law c.....
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