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Gio, 6 Feb 2025 |
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PROFILI DEONTOLOGICI DEL DIFENSORE DELL'ENTE: IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' - di Alessandro Parrotta, avvocato penalista presso il Foro di Torino e docente universitario
Sommario: 1. Il concetto civilistico di conflitto di interessi - 2. Incompatibilità in sede penale – 3. Il regime delle incompatibilità del difensore dell'ente nel sistema 231. 1. Il nuovo Codice Deontologico forense nel titolo primo, precisamente all'art. 6, impone all'avvocato di evitare qualsiasi tipologia di incompatibilità, sia essa di natura professionale, sia più specificatamente limitata a singole attività processuali. L'obbiettivo è proprio quello di garantire che il difensore non abbia interessi confliggenti che possano alterarne la garanzia e la libertà dell'assistito, prerogative essenziali della professione, tanto che l'art. 24 impone un preciso obbligo di astensione per l'avvocato quando ravvisi un'incompatibilità o un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, oppure con lo svolgimento di altro incarico, anche di natura non professionale. L'incompatibilità designata dalla nuova normativa forense in ordine al mandato difensivo conferito dalla parte all'avvocato deve pertanto interpretarsi in un duplice verso: 1) quando per connotazioni soggettive l'avvocato non può rappresentare il cliente, poiché coinvolto da interessi personali; ii) quando per incompatibilità delle difesa congiunta non può rappresentare nel processo più assistiti, per interessi confliggenti tra le parti stesse. Per comprendere il contenuto del vincolo deontologico occorre mutuare, tuttavia, dal diritto privato il significato di "conflitto di interessi", ovvero la situazione di contrasto, reale o potenziale, che può verificarsi allorquando l'ordinamento riconosce al medesimo soggetto il potere di agire nell'interesse di altri (persone fisiche o giuridiche), non limitando la capacità d'agire anche nell'interesse proprio. Si pensi al mandato, alla tutela, alla curatela, alla mediazione, ma, soprattutto, alla rappresentanza: l'art. 1394 del codice civile conosce una norma espressamente rubricata con il titolo "conflitto d'interessi", la quale testualmente recita: «Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo». Lo stesso regime di incompatibilità sussiste quando il rappresentante che assume il mandato da diversi soggetti le cui posizioni sono inconciliabili, può andare esente dal risarcimento del danno solo se il rappresentato era a conoscenza del conflitto, tanto che l'azione di annullabilità spetta solo al rappresentato che era ignaro del conflitto in essere . Il conflitto così individuato privatisticamente viene qualificato in via descrittiva in una situazione di contrapposizione tra un interesse (privato) ed un altro interesse, tale che nella tutela di uno si rechi, anche solamente in via astratta e potenziale, un danno alla salvaguardia dell'altro, tanto che il codice civile ammette nell'istituto il rimedio dell'annullabilità dell'atto posto in essere in regime di incompatibilità. Il problema assume, poi, particolare rilevanza in ambito di professione forense, al punto che la censura deontologica si impone in tutti i casi in cui il conflitto di interessi si palesa come effettivo e pregiudicante alla difesa dell'assistito. Sicché, diversamente da quanto potrebbe a primo acchito immaginarsi, l'assunzione da parte dello stesso avvocato del patrocinio, in procedimenti connessi, di due soggetti in conflitto di interessi solo potenziale non integra di per sé responsabilità suscettibile di sanzione disciplinare occorrendo, invece, che sia stata accertata ed adeguatamente motivata l'esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti (Cass. Sez. Unite, 15 ottobre 2002 n. 14619) . D'altro canto la giurisprudenza forense tende ad ampliare il campo dell'incompatibilità, imponendo al patrono l'astensione, anche in via preventiva, quando vi possa cioè essere anche solo un rischio di incompatibilità, proprio in virtù che tale previsione incide direttamente su un diritto costituzionale, quello sanc.....
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