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Sab, 14 Dic 2024 |
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L'AMBIENTE ECONOMICO LEGALMENTE ORIENTATO PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NEL SISTEMA DEL D.LGS. 231/2001 - di Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, consigliere giuridico del Ministero degli Affari esteri
1. Premessa scientifico-filosofica Il diritto penale viene sempre più considerato come un aspetto della "globalizzazione dei rapporti sociali". Nell'Impero romano, peraltro, si era ampiamente già affermata la concezione dello jus gentium come diritto - privato - internazionale. Tale "diritto interculturale noto a tutti i popoli" era stato poi ricondotto dalla dottrina scolastica a una ragione naturale comune a tutti gli uomini, la cd. ratio naturalis . Su queste premesse storiche poggia la stretta connessione fra diritto penale e tutela dei diritti umani, che farà da filo rosso a questo contributo. Un diritto penale della globalizzazione, nuovo e propositivo. Per la più recente filosofia del diritto tedesca è un "fatto empirico [...] che anche i cataloghi dei diritti umani extraeuropei prendono le mosse da assiomi antropologici che, del resto, corrispondono ampiamente ai nostri": sulla base di questa comune conditio humana la legittimazione dei diritti umani rimanda ad un assioma tecnico: "diritti soggettivi esistono solo laddove ci si fa carico dei doveri corrispondenti: i diritti umani sono quindi vincolati ai corrispondenti doveri degli uomini nei confronti dei loro simili". Il diritto penale, per detta ragione "rappresenta un elemento irrinunciabile dell'organizzazione di una società che intenda se stessa come vincolata all'ideale dei diritti umani [...] nella funzione concreta di scudo protettivo dei diritti umani ed espressione del legame della società con le vittime della loro violazione". In detta ottica, i divieti la cui inosservanza dà luogo a una sanzione penale rappresentano il rovescio di esigenze legittime, in ultima istanza fondate sui diritti umani e pertanto valide universalmente. Ci si può d'altra parte chiedere se una concezione retributivistica della pena sia quella oggi più adeguata alle sfide e prospettive di tutela. Considerare il diritto penale come, in definitiva, l'attribuzione di giuste punizioni per atti da considerare in sé, e dunque universalmente, illeciti, è il modo migliore per arginare efficacemente le violazioni dei diritti fondamentali e per limitare le sofferenze degli individui? La stessa esperienza recente indica altre vie. Prima fra tutte, una leva penale proattiva e valoriale, fatta di disseminazione culturale, di capacity building e law enforcement. La costruzione di un diritto penale interculturale, forse - ed oso esordire con questa affermazione molto sommessamente - non ha da imparare solo dell'austero retributivismo kantiano, ma anche da forme comunitarie di gestione e superamento dei crimini e dei conflitti. In quest'ottica auto ed etero regolamentazione possono trovare concreta sintesi. 2. Premessa di ordine sistematico: la sfida globale per un ambiente legalmente orientato Le moderne scienze economiche, in ottica prospettica, tendono a valorizzare l'edificazione di un environment economico, legalmente orientato alla tutela di tutte le posizioni giuridiche soggettive. Tra queste, ruolo di assoluto primato spetta e deve spettare ai diritti umani. Essi in quest'ottica, nondimeno, devono essere considerati non soltanto nella loro forma di manifestazione più nota e tradizionale, di diritti fondamentali come declinati nella scienza giuridica di settore : con uno sguardo al futuro, invero, i diritti umani - ma il discorso vale per tutti i diritti fondamentali - devono essere protetti direttamente e mediatamente. La prospettiva prescelta mi porta a limitare a poche e rapide battute l'evocazione di quella che chiamerei la questione dell'actio finium regundorum. E con ciò alludo all'articolo 2 della Costituzione, nel quale si menzionano testualmente proprio i diritti inviolabili dell'uomo, che la Repubblica si impegna a riconoscere ed a garantire alle persone, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità. Proprio alla declinazione della tutela dei diritti umani come d.....
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