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Gio, 30 Mar 2023 |
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CONFISCA, CRIMINALITA' ECONOMICA E DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA: IL PROBLEMA DELLE GARANZIE - di Tomaso Emilio Epidendio, Magistrato
1 – CONFISCA DEL PROFITTO E CONFISCA DEL PROVENTO: L'ORDINAMENTO NAZIONALE E LA DIRETTIVA EUROPEA Il 4 ottobre 2016 scadrà il termine per l'attuazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al "congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea", così prorogato il termine originario del 4 ottobre 2015, a seguito di rettifica della direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 maggio 2014. Tale direttiva segna una svolta fondamentale riguardo al ruolo che dovrà essere attribuito alla confisca (e al sequestro preventivo a ciò finalizzato) nella lotta contro la criminalità economica, in quanto segna il passaggio dalla confisca incentrata sul profitto a quella incentrata sul provento: quest'ultimo è, infatti, il termine utilizzato nella redazione italiana della direttiva. Dietro l'apparente modestia dello slittamento lessicale, si profila una vera e propria rivoluzione, considerata la definizione del "concetto giuridico" di provento contenuta nella direttiva: "ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati", con l'ulteriore precisazione che "esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile", laddove per bene si intende "un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene". L'inclusione nella nozione di "provento" di ogni vantaggio "anche indiretto" derivato dal reato comporta, in primo luogo, la verifica della eventuale necessità di adattamenti legislativi al nuovo oggetto della confisca (e del sequestro a ciò finalizzato): occorre cioè valutare se i "proventi" del reato come sopra definiti possano equivalere ai "profitti" già indicati come oggetto della confisca in numerose norme nazionali. In connessione con ciò si porrà, poi, l'esigenza di valutare l'impatto della direttiva sulla tenuta di quegli approdi giurisprudenziali che, in riferimento alla nozione di profitto, avevano limitato la portata dell'ablazione coattiva di beni richiedendo la prova della loro "diretta" derivazione causale dal reato. In secondo luogo, dovrà valutarsi la compatibilità della direttiva – ovvero la possibile determinazione del suo significato, in modo da assicurare detta compatibilità – con i diritti e principi tutelati sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza), con particolare riguardo al rispetto del principio di proporzione. L'osservanza di tali diritti e principi è, infatti, prevista dall'art. 6 del Trattato UE (soprattutto all'esito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona) e, del resto, è richiamato pure nel 38° "considerando" della direttiva in esame, in cui si rimarca che "[l]a presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la «CEDU»), come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi". 2 – CONCETTI GIURIDICI ‘CLASSICI' DI PROFITTO E DI PROVENTO DEL REATO NELL'ORDINAMENTO INTERNO Nell'esperienza italiana, la terminologia relativa agli istituti oggetto della citata direttiva risente dell'impostazione dogmatica costruita con riferimento alla "confisca-misura di sicurezza", prevista in generale (cioè per tutti i reati) dall'art. 240 c.p. In tale quadro si distingueva classicamente: il prodotto del reato, che rappresenta l'oggetto materiale derivato al reo come conseguenza dell'illecito (ad esempio l'oggetto falsificato nella falsificazione); il profitto del reato, che costituisce l'utilità economica ricavata dal reato; il prezzo del reato, che costituirebbe il denaro o l'altra utilità data o promessa quale corrispettivo dell'illecito (cioè l'utilità data al reo perché commetta il reato); il provento del reato, che costituisce il termine di genere comprendente sia il prodotto sia il profitto del reato. È interessante notare come il termine "provento" non sia utilizzato nel citato art. 240, invero, neppure a seguito delle modifiche introdotte nella disposizione dalla legge 15 febbraio 2012, n. 12. Pur tuttavia, esso trova un radicato utilizzo nella giurisprudenza tradizionale come termine di genere, inclusivo cioè del "prodotto" e del "profitto" del reato, per contrapporre la confisca facoltativa di tali oggetti a quella obbligatoria del "prezzo" del reato, secondo la differenziazione di regime prevista dallo stesso art. 240 (poi derogata nel senso dell'obbligatorietà della confisca anche del profitto del reato in numerose disposizioni speciali). Significativa in questo senso è Cass. sez. un. 15.12.1992, n.1811, Bissoli, dove espressamente si afferma che il "prezzo" del reato, oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 c.p., concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato, mentre il "provento" dello stesso è invece riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano "il prodotto o il profitto del reato", contenuta nel primo comma del suddetto art. 240". D'altro canto, sia il prodotto sia il profitto (e, quindi, il provento in questa accezione classica del termine) vengono concepiti e costruiti, come concetti giuridici, in termini di derivazione causale dal reato, sottolineandosi da parte di questa giurisprudenza la necessità della natura "diretta" di tale derivazione. In altre parole, tradizionalmente il termine provento – talora utilizzato come sinonimo relativo (o approssimato) di profitto – era sempre stato legato alla derivazione causale "diretta" dal reato, tanto che proprio quest'ultimo tratto aveva assunto valore strutturante e definitorio del profitto come oggetto di confisca (e di sequestro preventivo a ciò fin.....
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