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| Mar, 14 Apr 2026 | |||||||||
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SPLIT PAYMENT ANCHE PER SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO E SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA: ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO O FATTO DA CONSIDERARE ANCHE NEL MODELLO 231 ? - di Carlo Manacorda, Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Università della Valle d'Aosta, già Docente di Contabilità pubblica e di Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università di Torino
L'art. 1 del d.l. 50/2017, convertito nella l. 96/2017 (la cosiddetta "Manovrina"), estende anche alle società in controllo pubblico e alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, a partire dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2020 - giusta l'autorizzazione accordata all'Italia dall'Unione europea all'applicazione di questo metodo speciale - l'obbligo di operare in regime di scissione dei pagamenti dell'IVA (split payment). Questa particolare modalità di gestione dell'IVA – già operante dal 2015 per alcune amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 629, lett. b, l. 190/2014), e finalizzata a combattere l'evasione di questa imposta consentendo, al contempo, allo Stato di incassarne rapidamente il gettito - modifica il meccanismo previsto per la riscossione del tributo da parte dello Stato. Se la vendita/cessione/prestazione è fatta - oltre che alle amministrazioni pubbliche già tenute all'applicazione dello split payment dal 2015 ai sensi della norma appena citata - ad amministrazioni pubbliche che partecipano al consolidamento delle operazioni di finanza pubblica (art. 1, comma 3, l. 196/2009), o a società controllate direttamente da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., o a società controllate direttamente o indirettamente da questi soggetti sempre ai sensi della detta norma del cod. civ., o ancora a società quotate come precisato prima (soggetti tutti che definiamo, per brevità, clienti), l'IVA sulle operazioni di vendita/cessione/prestazione è versata allo Stato dal cliente e non più .....
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