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Mar, 26 Set 2023
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IL DELITTO DI RICICLAGGIO QUALE REATO PRESUPPOSTO PER LA CONFIGURAZIONE DELL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/01 - PRIMA PARTE - di Mario Leone Piccinni, T. Colonnello della Guardia di Finanza



1. La responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio

Introdotto nel Codice Penale nel 1978, il riciclaggio è il reato mediante il quale la ricchezza illecita, in genere denominata denaro sporco, viene occultata, ripulita ed in seguito reinvestita nei circuiti dell'economia legale.
Si tratta quindi di un fenomeno in grado di alterare le regole che sottendono ad un funzionamento corretto del libero mercato e della concorrenza.
I luoghi nell'ambito del quale trovano configurazione episodi legati al riciclaggio sono sempre più sovente non definibili stricto sensu finanziari, ma piuttosto aree ascrivibili alla net economy, la quale ha dato vita al fenomeno del cyber¬laundering.
La sempre più tracimante criminalità economica ha irrimediabilmente contaminato l'attività imprenditoriale (sana), da qui la riconosciuta necessità di fortificare l'azione di prevenzione e contrasto, anche mediante adeguati apparati organizzativi e di controllo a garanzia dell'integrità dell'impresa.
In materia di riciclaggio, il D.Lgs. n. 231 del 2007 ha introdotto una connessione tra la disciplina sul delitto in argomento e quella sulla responsabilità amministrativa degli enti e delle società di cui al D.Lgs. 231/2001; si tratta, a ben vedere, di impianti normativi che mirano a tutelare l'impresa dal coinvolgimento in attività illegali e a scongiurare conseguenze distorsive per la concorrenza e per l'intero sistema economico.
Lo scopo che la normativa antiriciclaggio in argomento si prefigge, consiste, quindi, nel prevenire e reprimere l'introduzione nel circuito economico legale di denaro, beni o utilità derivanti da delitti e scongiurare l'avvelenamento del mercato lecito con capitali di derivazione criminale, rendere possibile l'identificazione di coloro che manipolano tali beni, in modo da rendere realizzabile l'accertamento dei reati posti in essere e scoraggiare comportamenti delittuosi finalizzati al conseguimento di profitti.
Il D.Lgs. 231 del 2007, inoltre, mira a scongiurare che, per l'attività svolta, determinate categorie di soggetti tenuti al rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio, vengano sfruttate dai propri clienti per riciclare beni di derivazione criminale.
Così come per tutti i reati presupposto da cui deriva l'applicazione del D.Lgs. 231 del 2001, l'introduzione dell'articolo 25 octies prevede la configurazione di responsabilità per condotte contra legem qualora poste in essere in violazione a quanto disposto nell'impianto normativo in materia di antiriciclaggio.
Come noto, l'introduzione dell'articolo 25 octies implica, per le persone giuridiche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 231/01, il rischio di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive.
In particolare, nel caso di reati relativi agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del Codice Penale, il soggetto giuridico potrà vedersi comminare una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote che, nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provenissero da un delitto per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, sarebbe calcolata da 400 a 1000 quote.
Meritevoli di considerazione, infine, sono le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto, che comportano il rischio di interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il tutto per una durata non superiore ai due anni.
In tal senso, da un punto di vista dell'imprenditore, il solo schermo erigibile si identifica nell'adozione di strumenti organizzativi, di gestione e controllo efficaci, in grado di ridurre drasticamente il rischio di riciclaggio e di riparare l'ente dal vedersi accollare una responsabilità per riciclaggio, con conseguenti sanzioni pecuniarie e misure interdittive di elevato peso punitivo.
Detto strumento è principalmente individuabile nell'adozione di un modello organizzativo di gestione e controllo adeguato ed idoneo a prevenire la commissione di condotte riciclative, con l'individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto.
In buona sostanza, anche nel caso di specie, rimane il modello organizzativo lo strumento per l'ente e la società funzionale a valorizzare la capacità di autodiagnosi del singolo soggetto giuridico e di conseguenza a potenziare la sua attitudine a creare precetti e direttive efficaci e specifiche per prevenire i pericoli, tali da rendere preservato l'ente da eventuali rischiose responsabilità.
L'idoneità del citato modello organizzativo deve pertanto essere oggetto di propedeutica valutazione al fine di appurare se il soggetto giuridico abbia ben operato per evitare che un reato della specie rispetto a quello concretizzato potesse essere commesso.
In definitiva, la commissione del reato non può essere ascritta all'ente se quest'ultimo si è dotato di un idoneo modello organizzativo che prevede un organismo di vigilanza con poteri svincolati di iniziativa e co.....

 

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