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Mar, 22 Apr 2025
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COMMENTO A CORTE DI CASSAZIONE, II SEZIONE PENALE, 19.1.2017 n. 2655 - di Francesco Urbinati, Studio legale Parrotta, Torino



1. Il fatto. La presente nota trae spunto da un caso relativo ad una declaratoria di inammissibilità di gravame ex art. 324 c.p.p. per difetto di procura speciale in capo al difensore di una società. In sostanza, il Tribunale di Lecce – sezione per il riesame – dichiarava l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, rilevando che al difensore che aveva sottoscritto l'atto non era stata rilasciata una procura speciale come richiesto ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorreva in Cassazione la difesa, sostenendo come, sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 33041/2015 , in mancanza dell'informazione di garanzia ex art. 57 D.Lgs. 231/2001, com'era avvenuto nel caso de quo, il difensore, seppur nominato al di fuori della regola e dei limiti di cui all'art. 39 su menzionato, potesse legittimamente compiere ogni atto difensivo pur in carenza di apposita procura speciale.
La Suprema Corte adita rigettava il ricorso per le motivazioni di cui si dirà nel prosieguo.


2. Il precedente giurisprudenziale. Per una corretta analisi del caso in esame è doveroso tener presente i termini del decisum delle Sezioni Unite richiamate al paragrafo precedente, la cui massima afferma come "in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 c.p.p. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che, precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dall'art. 57 del d.lg. medesimo". Sarà quindi necessario focalizzare.....

 

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