|
|||||||||
|
|||||||||
Lun, 7 Ott 2024 |
|
L'IMPIEGO DI IMMIGRATI IRREGOLARI NEL CONTESTO DELLE PREESISTENTI IPOTESI DI ILLECITO: UNA LETTURA SINOTTICA DELL'ART. 25-DUODECIES - di Tommaso E. Romolotti, Avvocato in Milano
1. La sottile linea rossa A quasi due anni dalla sua introduzione nell'elenco dei reati rilevanti ex DLgs. 231/2001, sembra di potere affermare che la previsione di cui all'art. 25-duodecies (introdotta con DLgs. 16 luglio 2012, n. 109 ) ha effettuato un ingresso piuttosto discreto, certamente non accompagnato da eccessivo rullo di tamburi. All'origine di tale sostanziale silenzio non sembra certo potersi porre a giustificazione una sorta di assuefazione del mondo giuridico alla periodica integrazione dell'elenco dei reati rilevanti (basti pensare al riscontro che successivamente, a metà del 2013 ha ricevuto la pur temporalmente effimera introduzione dei reati in tema di privacy!), quanto piuttosto – a parere di chi scrive – la sostanziale damnatio memoriae che sembra colpire alcune ipotesi criminose il cui inserimento appare alquanto forzato a livello sistemico (non di politica criminale!) in quanto sostanzialmente riferibili a contesti ben specifici ovvero a comportamenti residuali nello svolgimento dell'attività dell'ente collettivo. E' ben comprensibile, del resto, che singole ipotesi di reato non riferibile alle macro-aree che possono coinvolgere le principali attività di impresa, ricevano una eco dottrinale notevolmente inferiore rispetto a novità normative che per la natura stessa dei reati introdotti hanno un impatto necessariamente più ampio (laddove non vitale) sullo svolgimento delle attività medesime. A prima vista, tale potrebbe apparire anche l'introduzione dell'art. 25-duodecies. La genesi di tale norma appare un mero adattamento burocratico della normativa nazionale al dettato di cui alla Direttiva 2009/52/CE , ed in particolare agli artt. 11 e 12 della stessa. Infatti, laddove questa prevede – secondo uno schema che diviene sempre maggiormente abituale – che gli Stati membri provvedano affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili del reato di cui all'articolo 9 della stessa quando è stato commesso a loro vantaggio da soggetto qualificato ovvero qualora la carenza di sorveglianza o di controllo ne abbia reso possibile la commissione, e che a detta responsabilità conseguano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti della persona giuridica, ne deriva sic et simpliciter l'introduzione di un nuovo articolo nell'ampia e variopinta serie che segue l'originario art. 25 DLgs. 231/2001: l'art. 25 duodecies. Il quale, in osservanza delle disposizioni comunitarie, richiama il reato (nell'ipotesi aggravata introdotta dal DLgs. 109/2012 all'art. 1) di cui all'art. 22, comma 12 bis, DLgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ogni valutazione sull'affastellamento normativo che emerge dalla semplice lettura del combinato disposto delle norme interessate, viene lasciata al lettore. Una lettura superficiale della norma potrebbe indurre l'interprete a considerarla quale un'ulteriore aggiunta asistemica da relegare nel capitolo "varie" del Modello Organizzativo ovvero quale disposizione ancillare rispetto a quelle ben più pregnanti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies. Ma un esame più attento della disposizione di recente conio mostra invece come – sebbene con genesi differente – questa possa essere letta sinotticamente con altre previsioni presenti nel decreto, ed in particolare quelle di cui all'art. 25 quinquies DLgs. 231/2001, in tema di sfruttamento della personalità. Ed i risultati di una simile lettura appaiono notevolmente interessanti. Il termine che costituisce la "sottile linea rossa" tra le due previsioni, sembra doversi rinvenire proprio nel concetto di "sfruttamento": se questo infatti denota indubbiamente un comune denominatore tra le differenti ipotesi criminose sanzionate dall'art. 25 quinquies, pure ricorre anche nelle premesse della Direttiva citata. Emblematico in tal senso risulta essere il considerando n. 33, laddove recita: "La presente direttiva dovrebbe essere considerata complementare alle misure volte a contrastare il lavoro non dichiarato e lo sfruttamento." Il peculiare ruolo della Direttiva con riferimento alle finalità immediate ed al relativo inquadramento a livello più ampio, ne esce pertanto rafforzato: la Direttiva si inserisce a pieno titolo tra le misure di contrasto allo sfruttamento, e questo con specifico riferimento alle ipotesi in cui lo stesso si traduce nell'impiego di numero significativo di.....
Il seguito è riservato agli Abbonati Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze
|