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Gio, 6 Feb 2025 |
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RESPONSABILITA' DELLA PERSONA GIURIDICA E SOPRAVVIVENZA DELLE SANZIONI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - di Giuseppe Bersani, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza
Nel capo II, sezione II del d.lg. n. 231 del 2001 sono disciplinate le vicende modificative dell'ente quali la fusione, la scissione e la cessione dell'azienda, ma nulla è previsto il caso del fallimento. La pratica giudiziaria si occupa, tuttavia, sempre con maggiore frequenza - complice la perdurante crisi economica - della problematica relativa all'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge 231/01 alla società che - nel frattempo - è stata dichiarata fallita. In assenza di una specifica indicazione legislativa si rende necessario verificare quale sia la normativa concretamente applicabile a tale fattispecie anche alla luce di alcune pronunce di merito disattese da parte della corte di Cassazione. Prendendo le mosse dalle soluzioni dottrinali, va ricordato come secondo alcuni autori appaia opportuno fare riferimento ai principi generali del diritto penale e della legge fallimentare per individuare gli effetti del fallimento sull'accertamento della responsabilità dell'ente, anche mediante una lettura ermeneutica che tenga conto della distinzione tra la soggettività specifica della persona giuridica e quella della persona fisica. In tale prospettiva interpretativa va – quindi - letto l'art. 42 d.lg. n. 231 del 2001, dal titolo "vicende modificative dell'ente nel corso del processo" in cui si prevede che, nei casi di vicende modificative, il procedimento prosegua nei confronti degli enti risultanti dalla fusione o dalla scissione. Il Legislatore ha previsto che l'ente originariamente responsabile subentra a quello risultante dalla scissione o dalla fusione attraverso una previsione normativa che ha come obiettivo quello di evitare zone franche di impunità; da parte della dottrina si è affermato che sarebbe contraddittorio consentire l'elusione delle conseguenze dell'illecito attraverso la dichiarazione di fallimento, il quale, come è noto potrebbe essere richiesto dall'ente stesso ai sensi dell'art. 14 l.f. attraverso i suoi organi; è evidente come in tale caso il dissesto potrebbe essere deliberatamente cagionato allo scopo di sottrarsi alle conseguenze dell'accertamento della responsabilità da illecito penale. La soluzione prospettate in dottrina ed in giurisprudenza offrono interessanti spunti di riflessione in ordine agli effetti del fallimento sull'accertamento della responsabilità, sulla capacità processuale, sulla permanenza di un interesse punitivo, sull'utilità dell'esecuzione della pena nei confronti di un soggetto giuridico diverso da quello originariamente responsabile, ed infine in ordine all'utilità di sanzioni interdittive o, in via alternativa, alla cogenza della pretesa di una riorganizzazione strutturale. Da parte della giurisprudenza – in applicazione analogica dell'art. 150 c.p. - si è affermato che, con il fallimento, la società entra in uno stato di quiescenza assimilabile alla morte della persona fisica, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dalla legge 231/01, venendo meno il presupposto della della "punibilità in concreto". Tale orientamento trova .....
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