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Lun, 16 Mag 2022 |
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IL SINGOLARE PRIVILEGIO DEI CREDITI DELLO STATO DERIVANTI DAGLI ILLECITI EX D.LGS. 231/01 - di Francesco Vignoli, Avvocato dello Stato in Milano
Seppure molto discussa, la natura sostanzialmente penalistica della responsabilità ex d.lgs. n. 231/01 sembra trovare conferma nell'art. 27, norma con la quale il legislatore opta per una esclusiva responsabilità patrimoniale dell'ente. Si è sostenuto che la previsione in esame è "probabilmente inutile o, quantomeno, superflua nel caso in cui l'ente responsabile sia una società per azioni o una società a responsabilità limitata: per tali categorie di soggetti, infatti, sarebbe stata all'uopo sufficiente la disciplina del codice civile ove, per esempio, all'art. 2325 è già previsto (si noti, con una formulazione del tutto analoga a quella dell'art. 27 d.lgs. in esame) che, nelle società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio" . La critica è troppo severa. L'introduzione dell'art. 27 è opportuna perché segna un momento di discontinuità rispetto al passato Il legislatore del 2001 adotta una soluzione innovativa rispetto ai modelli punitivi tradizionali e, nell'introdurre la responsabilità dell'ente, la limita al "patrimonio o fondo comune". Come enunciato dalla relazione di accompagnamento, l'art. 27 "esclude che possano essere chiamati a rispondere anche i singoli soci od associati". Perché operi la norma è indispensabile che sussista un patrimonio autonomo o un fondo comune, tipico delle associazioni non riconosciute, che sia imputabile a un soggetto diverso dalla persona fisica. In un contesto disciplinare di responsabilità personale dell'ente, sulla base di un modello penalistico, il legislatore opta per il rango privilegiato dei crediti erariali derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente adottando la tecnica di rinvio alle norme del c.p.p. Secondo la relazione accompagnatoria al decreto legislativo in esame, la norma "estende, altresì, ai crediti dello Stato connessi alla responsabilità dell'ente per fatti di reato il privilegio che assiste, a norma del codice di procedura penale (v., in particolare, l'articolo 320, comma 2), i corrispondenti crediti dipendenti da reato". .....
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