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Mar, 26 Set 2023 |
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ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA PIU' RECENTE IN TEMA DI CONFISCA - di Sergio Beltrani, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
1. In generale. In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto confiscabile è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale dell'ente beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica ed avvinto all'azione criminosa da una stretta relazione causale, di tal che esso costituisce "evento" in senso tecnico, anche se esterno al tipo di illecito (Sez. V, sentenza n. 10265 del 4 marzo 2014, CED Cass. n. 258577: nella fattispecie, la Corte ha escluso che costituisca profitto confiscabile il mancato accantonamento di risorse da destinare al patrimonio di vigilanza degli istituti bancari.) 2. La confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali. Una recente decisione (Cass. pen., Sez. VI, sentenza 24 gennaio 2014, n. 3635) ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Taranto aveva confermato il sequestro preventivo di beni funzionale alla confisca ex art. 19 d.lgs. 231 del 2001, per un valore di oltre otto miliardi di euro, equivalente al profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere e dai reati-scopo ambientali contestati a due società: si è, in proposito, affermato che il profitto dei reati ambientali costituenti presupposto della responsabilità degli enti non può corrispondere al risparmio di spesa conseguente al mancato adeguamento degli impianti dello stabilimento siderurgico, dovendo ritenersi necessario l'accertamento della diretta correlazione causale con i reati presupposto e del conseguimento di un risultato economico positivo. 2.1. Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente era stato disposto a carico dell'ente incolpato in relazione al reato presupposto di associazione per delinquere (art. 416 c.p., in relazione all'art. 24-ter, comma 2, D. Lgs. n. 231 del 2001), finalizzata alla commissione dei delitti di disastro innominato (art. 434 c.p.), rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c......
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