Rapporti commerciali tra imprese sane ed imprese che sfruttano la manodopera: l'amministrazione giudiziaria delle prime come arma di contrasto al caporalato
La rilevanza sociale, prima ancora che giuridica e criminale, del fenomeno dello sfruttamento della manodopera impone di cercare strumenti giuridici per il relativo contrasto. Dopo aver ricostruito gli elementi essenziali del delitto di cui all'art. 603 bis c.p. ed avere fatto cenno allo specifico istituto del controllo giudiziario delle aziende presso le quali viene commesso il reato, l'autore ricorda una recente esperienza del tribunale di Milano, relativa all'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34, comma 1, d.lgs. 159/2011, nei confronti di aziende che, pur operando in modo lecito, agevolino, in ragione dei rapporti commerciali perfezionati, imprese all'interno delle quali viene consumato il delitto di caporalato. Il risparmio di costi che da tale delitto deriva può rendere, di fatto, conveniente, per talune imprese ‘sane', affidarsi, per risparmiare sui costi, ad imprese che, sfruttando la manodopera, possono appunto risparmiare sul costo della stessa e vendere quindi i propri prodotti o servizi a prezzi competitivi. Nell'applicazione dell'amministrazione giudiziaria in questione un effetto rilevante è quello costituito dalla modifica del modello di organizzazione e gestione, in termini tali da poter prevenire l'affidamento di appalti e subappalti senza il controllo delle modalità di impiego della manodopera da parte delle imprese con le quali si stringono rapporti.
di Giuseppe De Falco
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