Introdotto con il fine di espandere la rilevanza penale delle condotte di turbamento ed evitare la collusione delle stazioni appaltanti con la redazione di "bandi fotografia" che racchiudono requisiti mirati e stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali vincitori, il delitto di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente amplia ulteriormente il Catalogo dei reati presupposto dai quali deriva la responsabilità degli enti
Con l'introduzione del reato di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, il legislatore ha inteso anticipare la tutela penale alle fasi iniziali del procedimento amministrativo, preparatorio alla individuazione dei contenuti del bando.
Il reato focalizza in modo specifico la fase di indizione della gara e quella di approvazione del bando, con la finalità di porre fine al fenomeno delle gare di appalto costruite ad hoc, mirate a favorire determinati operatori economici.
Il fenomeno delle aggiudicazioni facili degli appalti mediante la studiata personalizzazione dei requisiti prescritti risulta essere estremamente diffuso nel nostro Paese, una derivazione giuridica dovuta alle alterazioni delle procedure propedeutiche all'emanazione dei bandi di gara, con la manipolazione di requisiti e contenuti.
Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353 bis c.p., unitamente al reato di turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 c.p., è stato inserito nell'ambito del preesistente art. 24, d.lgs. 231/2001.
L'ipotesi di reato in argomento richiede un'attenta analisi ad hoc nel contesto della valutazione dei rischi oltre che un trattamento specifico nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto 231.
di Mario Leone Piccinni
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