La delega di funzioni in materia di sicurezza: il Modello 231 come strumento di "controllo alto"
Il presente contributo si propone di tracciare una breve disamina dell'istituto della delega di funzioni e della sua rilevanza quale strumento eventualmente scriminante della responsabilità del delegante.
Non solo: al fine di rendere attuativa la delega e di procedere ad un'effettiva separazione delle responsabilità ad essa connesse si esaminerà il ruolo del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001. Strumento invocato dal dato letterale stesso – ed ovvero dall'art. 30 TUSL – può essere decisivo ai fini dell'esenzione della cd. colpa di organizzazione purché rispondente alle linee guida e alla giurisprudenza più recente.
Risulta, infine, imprescindibile per evitare che la delega si trasformi in una mera duplicazione delle responsabilità penali ex art. 589 e 590 c.p., e dunque ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001.
di Serena Miceli e Federica Striani
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