L'estensione agli art crime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, quale testimonianza dell'assunzione di un ruolo centrale della cultura nelle scelte politiche nazionali
La l. 22/2022 ha comportato una riorganizzazione sistematica delle norme contenute nel Codice penale mediante l'inserimento del Titolo VIII bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale».
La legge ha inasprito le pene edittali, ha introdotto fattispecie aggravanti nei casi in cui oggetto di reati siano beni culturali ed ha dato attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale merita tutela aggiuntiva rispetto a quella garantita dalla proprietà privata.
Con particolare riferimento alla tutela del patrimonio culturale, il legislatore nazionale è inoltre intervenuto sul d.lgs. 231/2001, prevedendo nuovi reati presupposto e quindi due nuovi articoli: l'art. 25 septiesdecies «Delitti contro il patrimonio culturale» e l'art. 25 duodevicies «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici». Tutti gli operatori professionali del settore dell'arte forniti di personalità giuridica dovranno procedere ad un aggiornamento dei Modelli 231 già adottati, includendo il rischio correlato ai reati contro il patrimonio culturale, con l'individuazione di un protocollo di controllo e di vigilanza sulla relativa osservanza all'interno dell'ente.
Il soggetto giuridico deve analizzare la struttura societaria ed organizzativa ed identificare gli ambiti aziendali che necessitano di interventi, adeguando il proprio risk assesment per poter stimare il rischio di commissione di tali fattispecie di reato; è quindi nel Modello che l'ente dovrà individuare le attività a rischio nel cui ambito possono trovare concretizzazione le attività strumentali alla commissione dei reati presupposto.
di Mario Leone Piccinni e Antonio Adiletta
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