In tema di risarcimento del danno prodotto dall'illecito dell'ente (commento a Cass. pen., sez. IV, sent. 21522/2021)
L'Autore commenta una decisione della Cassazione (Cass. pen., sez. IV, sent. 21522/2021) per la quale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 12, d.lgs. 231/2001, nei casi di cui al comma 2, le condizioni di cui alle lett. a) e b), devono concorrere, non essendo alternative, ed, inoltre, la condizione del risarcimento del danno, prevista dall'art. 12, comma 2, lett. a), è configurabile solo in caso di risarcimento integrale, atteso che il riferimento contenuto nella norma all'essersi l'ente «efficacemente adoperato» deve ritenersi riferito esclusivamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato: il primo dei due principi non può, peraltro, essere condiviso, ponendosi in contrasto con la lettera della legge, chiara nel delineare le ipotesi di cui alle lett. a) e b), comma 2, art. 12, come alternative, tanto vero che il successivo comma 3 disciplina, in termini di maggior favore, il caso in cui esse concorrano.
di Sergio Beltrani
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