La vigilanza sul Modello 231: una concorrenza di competenze esclusive tra Organo dirigente, OdV e ente. Il principio di affidamento all'OdV e la delega di funzioni: il ruolo di garanzia dell'Organo dirigente. Il tagliando alla sorveglianza e gli altri casi di "leale" collaborazione ai fini esimenti
Il contributo si sviluppa lungo un binario parallelo a quello del controllo e della delega di funzioni in materia di infortuni sul lavoro, con l'intento di comporre un possibile raffronto tra «debito di sicurezza» e «debito di vigilanza 231».
L'obiettivo è quello di rispondere al seguente punto di domanda: «Se ed in che modo l'Ente può tutelarsi dal rischio di un'eventuale negligente operatività dell'Organismo di Vigilanza?».
L'analisi giurisprudenziale delle ipotesi di «insufficiente» vigilanza unitamente alla valorizzazione del requisito della cd. continuità d'azione per come interpretato dalle Linee guida di Confindustria, raccomandano l'adozione di strumenti normativi che siano idonei ad incardinare nell'Ente una disciplina organica dedicata alla «vigilanza 231».
Un compliance program che tenga in stretta considerazione i limiti dell'affidamento che l'organo dirigente ripone nell'OdV ex art. 6, comma 1, lett. b), ed il ruolo di garanzia della cd. «vigilanza alta» sull'adeguatezza del suo intervento.
Una disciplina che muova dalla necessità di emanciparsi da una concezione di mera verifica di conformità ex post, da attuarsi nella cd. fase «patologica» del compliance program 231, quella esattamente processuale, per palesarsi quale strumento di «leale» collaborazione tra Organo dirigente e OdV al fine di una reciproca responsabilizzazione rispetto ai comportamenti da osservare in materia di vigilanza.
Da ultimo, verrà evidenziata l'importanza di estendere mutatis mutandis il «principio di vicinanza della prova» al procedimento 231 con riguardo all'onere probatorio in punto di omessa/insufficiente vigilanza dell'OdV.
di Luigi Pecorario
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