Onori e oneri degli enti stranieri operanti in Italia: la Cassazione di Viareggio conferma l'assoggettabilità delle società estere alla responsabilità "231" in caso di reato-presupposto commesso sul territorio nazionale
La Corte di Cassazione, al termine del processo per la strage di Viareggio, ha riconosciuto l'applicabilità del Decreto 231 anche agli enti stranieri con sede principale all'estero, ma operanti in Italia, in caso di reato presupposto commesso sul territorio nazionale. Il fatto-reato commesso dal soggetto inserito nella compagine della società, nell'interesse o a vantaggio di questa, è espressione del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda, sicché l'illecito del reo è qualificabile come proprio anche della società. Ne deriva che, ove il giudice italiano abbia giurisdizione sul reato presupposto commesso in Italia, parimenti avrà il potere di conoscere dell'illecito amministrativo dell'ente ivi commesso. Non si richiede, tuttavia, in tali casi che l'ente straniero si doti di un Modello come quello definito dalla legislazione nazionale, essendo necessario e sufficiente che lo stesso adotti un'organizzazione comunque diligente, tale da escludere la sussistenza della «colpa di organizzazione». Nel sistema italiano l'adozione di specifici Modelli può rappresentare una causa di esclusione della responsabilità, ma non costituisce un obbligo. Tale ricostruzione esclude ogni differenza di trattamento tra enti nazionali ed enti stranieri, abbiano o meno questi ultimi la sede principale nel territorio dello Stato.
di Nicola Gianaria e Martina Sarno
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