La Corte di Cassazione non ha dubbi: l'ente imputato dell'illecito amministrativo da reato presupposto, ha diritto a due difensori di fiducia (osservazioni a Cass. pen., sez. VI, 20728/2021)
La pronuncia della sesta sezione penale oggetto di commento interviene sul tema dei diritti difensivi riservati all'ente nel procedimento 231. Nel caso concreto il giudice di merito, equiparando la posizione dell'ente a quella delle parti private diverse dall'imputato, aveva espresso il principio di diritto per cui la persona giuridica è ammessa a designare un solo difensore di fiducia invece di «non più di due», come, invece, previsto per l'imputato dall'art. 96 c.p.p. La corte di legittimità, viceversa, riflettendo sul contenuto dell'art. 35, d.lgs 231/2001 ha esteso all'ente tale facoltà, sul presupposto che le peculiari caratteristiche che connotano l'ente non assumono alcun rilievo per limitare, nel senso preteso dal giudice di merito, lo statuto dei diritti difensivi riservati al soggetto giuridico nel microcosmo 231. Da qui, la perfetta sovrapposizione della figura dell'ente a quella della persona fisica imputata, rispetto al punto controverso demandato all'analisi del giudice di legittimità. Il principio espresso dalla Corte di Cassazione si apprezza soprattutto per le riflessioni tese a rifiutare soluzioni limitative basate sulla mera constatazione della natura giuridica del soggetto metaindividuale. Se è vero, insomma, che il legislatore 231 rispetto a determinati istituti processuali ha dovuto adottare per l'ente soluzioni analoghe a quelle previste per le parti private diverse dall'imputato, è anche vero che simili analogie devono comunque fare i conti con i contenuti dell'art. 35, d.lgs 231/2001 che impone di estendere all'ente la disciplina processuale riservata all'imputato.
di Luigi Gino Velani
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