L'interesse o il vantaggio vanno verificati nell'ambito della complessiva condotta tenuta dall'ente (nota a Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2021, 22256)
Una importante sentenza della Cassazione si sofferma su una questione di particolare interesse in tema di responsabilità amministrativa da reato dell'Ente con riferimento alla disciplina prevenzionistica. Si tratta di una decisione di rilievo in quanto la S.C. ha annullato una sentenza nei confronti di un Ente, fissando una serie di principi rilevanti sul tema della sussistenza della posizione di interesse o vantaggio dell'Ente in relazione a quelle situazioni, sempre più diffuse, in cui è difficile ravvisare una di tali posizioni a fronte di un inadempimento «prevenzionistico» di modestissima entità. Il principio affermato dalla S.C. nella sentenza qui emarginata è nel senso che, ai fini dell'imputazione della responsabilità all'Ente ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 231/2001, il requisito dell'«interesse» non ricorre quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie e non di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, laddove quello del «vantaggio» richiede la sistematica violazione delle norme prevenzionistiche, e, dunque una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, che consenta una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto. Si tratta di un tema ricorrente che, al di là del caso concreto esaminato dalla S.C., riveste una peculiare importanza sotto il profilo esegetico, in quanto la decisione costituisce una di quelle rare posizioni giurisprudenziali nelle quali la S.C. «apre» verso un'interpretazione rigorosa ma coerente con i criteri imputativi della responsabilità dell'Ente, soprattutto in quei casi limite nei quali si appalesa davvero difficile se non impossibile individuare un profilo di interesse o vantaggio dell'Ente che ne giustifichi la sanzionabilità.
di Alessio Scarcella
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