Procedure concorsuali e raggruppamento temporaneo di imprese: interviene l'adunanza plenaria
Il nostro ordinamento, al fine di favorire la microimpresa, ha introdotto e promosso nel codice appalti forme aggregate di partecipazione alla gara, quale ad esempio il raggruppamento temporaneo di imprese. A fronte della crisi economica il legislatore ha introdotto modelli alternativi al fallimento, quale ad esempio il concordato preventivo in continuità, per cercare una prospettiva di risanamento. Tale disciplina, però, deve contemperarsi con la normativa in materia di appalti ispirata, in via di principio, all'esclusione dell'impresa in crisi. L'Adunanza Plenaria si sofferma sull'ipotesi di concordato preventivo in bianco enunciando che l'impresa che lo ha proposto può partecipare alla gara, previa autorizzazione del Tribunale fallimentare, e che, se l'impresa non è stata autorizzata e fa parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'art. 48, Codice appalti, ammette la sostituzione, ma soltanto nell'ambito del raggruppamento, senza che sia consentita l'aggiunta di un soggetto esterno al sodalizio.
di Francesco Vignoli
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