La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: genesi di una fattispecie introdotta suspinte comunitarie ed a contrasto della criminalità organizzata autoctona, sempre più fortemente attratta da erogazioni e finanziamenti nazionali ed unionali
Per far efficacemente fronte all'ampliarsi del fenomeno della ricezione fraudolenta di sovvenzioni pubbliche, sia esse nazionali che comunitarie e poter disporre di strumenti di contrasto efficaci, il legislatore ha inserito nell'impianto codicistico l'art. 640 bis. In giurisprudenza si è affermata la natura di circostanza aggravante della fattispecie di cui all'art. 640, la quale introduce un oggetto materiale specifico con la previsione che la condotta truffaldina dell'agente e la disposizione patrimoniale dell'ente pubblico riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni della stessa natura.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre il soggetto passivo della previsione normativa è rappresentato dallo Stato, dalla Comunità Europea dagli altri enti pubblici, quali i soggetti, territoriali o istituzionali, dotati o privi di struttura associativa, contraddistinti da soggettività di diritto pubblico.
Inserito all'art. 24, d.lgs. 231/2001, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è una delle fattispecie che molto spesso danno vita a contestazioni nei confronti di enti e società ai sensi del Decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Il reato ex art. 640 bis, può essere realizzato in diverse aree aziendali ed a qualsiasi livello organizzativo, motivo per il quale la componente aziendale che svolge la funzione di controllo sugli adempimenti connessi all'espletamento delle richieste di ottenimento e di destinazione dei finanziamenti ottenuti da enti pubblici, nazionali o comunitari, deve porre massima attenzione e riferire senza indugi all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie.
di Mario Leone Piccinni
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