Il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 quale strumento di esenzione dalla responsabilità oggettiva previsto dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC
Uno dei principi capi-saldi dell'ordinamento giuridico sportivo italiano, ed in particolare, del calcio professionistico, è rappresentato dal regime della responsabilità oggettiva; con tale espressione si identificano quelle ipotesi in cui un soggetto è chiamato a rispondere di un determinato evento, anche in mancanza di dolo o colpa, e comunque indipendentemente da tali profili soggettivi. Al riguardo, la riforma del Codice di Giustizia Sportiva, attuata dal CONI con delibera della giunta nazionale n. 258 dell'11giugno 2019, ha ridefinito la potenziale portata esimente dei modelli organizzativi, ampliandola considerevolmente; infatti, mentre prima della riforma, l'efficacia esimente era circoscritta, peraltro in forma concorrenziale con altre condizioni, all'ipotesi della responsabilità oggettiva per comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori, l'attuale art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva consente alle società sportive di invocare l'adozione e l'adeguata implementazione del modello organizzativo, per escludere (o comunque ridurre) qualsivoglia fattispecie di responsabilità oggettiva prevista dal Codice. Pertanto, il presente elaborato, dopo aver individuato le ipotesi normative di responsabilità oggettiva e richiamato le norme di settore che richiedono l'adozione di modelli organizzativi, gestione e controllo, delinea le possibili interconnessioni tra i modelli ex d.lgs. 231/2001 ed i modelli di prevenzione ex Codice di Giustizia Sportiva, individuando possibili soluzioni metodologiche di integrazione, alfine di evitare potenziali duplicazioni.
di Mario Ippolito
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