Natura della responsabilità dell'ente e sua legittimazione alla costituzione di parte civile: note minime
L'ordinanza del 6 aprile 2017 del Tribunale di Milano ha escluso la costituzione di parte civile di Banca Monte dei Paschi di Siena contro i propri ex dirigenti in ragione della ritenuta identità del titolo di responsabilità tra persona fisica e società: una forma di responsabilità «necessariamente unica» che si iscriverebbe nell'ambito di una «responsabilità cumulativa e convergente dell'individuo e dell'ente collettivo» collocabile (sul piano dogmatico) nello «schema concorsuale». A disvelarsi la corresponsabilità dell'ente come «autenticamente penale» si ripresenterebbero tuttavia quegli antichi problemi di compatibilità che la più attenta dottrina aveva già posto in evidenza al momento di entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 e cui, oggi, si sovrappone anche una limitazione sul piano del diritto processuale che pare menomare la tutela giurisdizionale dell'ente allorquando danneggiato da propri soggetti apicali. È quindi necessario riconsiderare il tema e riconoscere l'ontologica diversità tra i fatti addebitati rispettivamente alla persona fisica e a quella giuridica.
di Giovanni Paolo Accinni
[visualizza l'articolo completo]