Il profitto confiscabile all'ente del delitto di associazione per delinquere
Vi è contrasto, in giurisprudenza, in ordine all'idoneità del delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) a produrre, di per sé, un profitto.
La decisione in commento aderisce all'orientamento che sostiene la capacità del predetto reato di produrre un profitto autonomo; la prospettiva è, peraltro, errata, poiché confonde il profitto conseguito dai partecipanti ad una associazione per delinquere con quello conseguito dall'ente per effetto della commissione, nel suo interesse e/o a suo vantaggio, del reato associativo (l'unico che avrebbe dovuto essere considerato nel caso di specie).
di Sergio Beltrani
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