Reato presupposto "prescritto" e responsabilità dell'Ente: la Cassazione detta le regole
Con la sentenza 13 maggio 2016, n. 20098, la Suprema Corte ha ricordato che in presenza della declaratoria di prescrizione del reato-presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 231/2001 il Giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio fu commesso l'illecito non potendo però prescindersi da una verifica, quantomeno incidentale della sussistenza del fatto reato. Inoltre, la prescrizione del reato presupposto intervenuta dopo la contestazione dell'illecito all'ente non ne determina l'estinzione. Peraltro, non v'è nemmeno dubbio per la Cassazione (con altra decisione che segue di un paio di mesi quella qui in commento, ossia la sentenza n. 28299, 7 luglio 2016) che la differenziazione del regime di prescrizione del reato e dell'illecito amministrativo fondante la responsabilità delle persone giuridiche non può essere ritenuta irragionevole poiché si tratta di due ipotesi di responsabilità aventi natura diversa che giustifica il differente trattamento. Il rapporto tra illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001 e l'istituto della prescrizione si presenta peraltro denso di problematiche di natura teorica ed applicativa, donde la necessità di verificare la compatibilità dell'istituto con la normativa «231». La portata letterale dell'art. 22, d.lgs. 231/2001 parrebbe infatti circoscrivere l'effetto della prescrizione alle sole «sanzioni amministrative», lasciando apparentemente in vita l'illecito in sé. Tuttavia, proprio per questa ragione, la dottrina ha, ormai da tempo, rilevato come sia necessario correggere a livello interpretativo l'effetto estintivo del decorso del tempo, il quale travolge lo stesso illecito amministrativo. Si tenterà nelle pagine che seguono, proprio traendo spunto dalla decisione in commento, di fare il punto della situazione sul tema.
di Alessio Scarcella
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