Uno sguardo alla responsabilità amministrativa degli enti nello Stato della Città del Vaticano alla luce della l. VIII, 11 luglio 2013 a confronto con il d.lgs. 231/2001
La legge VIII, 11 luglio 2013 (Norme complementari in materia penale), unitamente alla Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco (Sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale), ha introdotto nello Stato della Città del Vaticano, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, volte a contrastare i fenomeni di «criminalità transazionale e organizzata» nonché «l'uso improprio del mercato e dell'economia», in adeguamento agli standard richiesti a livello internazionale. Evidenti appaiono le sovrapposizioni con i criteri d'imputazione di cui al d.lgs. 231/2001. Mentre si evince una notevole omogeneità dei relativi criteri d'imputazione e salvo le rilevate differenze sul piano del trattamento sanzionatorio tra la l. VII e d.lgs. 231/2001, appare invece di dubbia interpretazione la normativa inerente la giurisdizione. Infatti nel caso degli enti con sede in Italia che esercitano attività istituzionali della Chiesa cattolica, in quanto aventi finalità propriamente spirituali e non temporali, deve parimenti applicarsi il principio di «non ingerenza» dell'art. 11 del Trattato in base al quale, in mancanza di richiesta per delegazione della Santa Sede ai sensi del successivo art. 22, risulta inibito allo Stato italiano l'esercizio della giurisdizione e, tanto più, delle funzioni di polizia.
di Chiara Lozupone
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