Il controllo giudiziario dell'azienda nei procedimenti penali per sfruttamento della manodopera
É in vigore dal 4 novembre 2016 la l. 199/2016, che ha apportato modifiche all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) disponendone l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Precisamente il delitto de quo viene inserito nell'art. 25-quinquies, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, tra i delitti contro la personalità individuale: tale disposizione punisce l'illecito dell'ente con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (per il delitto in esame e per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi) e con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.
di Maurizio Arena
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