La bozza di determinazione Anac: linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
Considerati gli esiti positivi della cd.«collaborazione attiva» sperimentata d'intesa con alcune grandi stazioni appaltanti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ne ha proposto con la bozza di determinazione l'applicazione alle ASL con specifico riferimento ai servizi logistici affidati prevalentemente senza indizione del bando di gara, laddove caratterizzati da connotazioni di infungibilità (cd. lock in).
Il d.lgs. 50/2016 detta in ordine alla selezione e alla scelta dei contraenti un compiuto sistema di riferimento: art. 59 Scelta delle procedure, art. 60 Procedura aperta, art. 61 Procedura ristretta, art. 62 Procedura competitiva con negoziazione, art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 64 Dialogo competitivo, art. 65 Partenariato per l'innovazione e art. 66 Consultazioni preliminari di mercato.
Tra questi rilevano in particolare gli artt. 59 e 63 i quali, come si vedrà, configurano esaurientemente il quadro di riferimento nel cui ambito si collocano i comportamenti delle ASL, attesa la reale sussistenza e rilevanza delle situazioni di luck rese note nella bozza di Determinazione dell'Autorità, oggetto del presente contributo.
Vi sono tuttavia altri aspetti in merito ai quali sarebbe opportuno un chiarimento; si tratta in particolare del disposto dell'art. 1, comma 2, lett. a2) del TUA, il quale stabilisce che il campo di applicazione della legge comprende i lavori di edilizia relativi agli ospedali, salvo precisare al comma 3 che a essi non si applica l'art. 21 Programma (triennale) di acquisizione delle stazioni appaltanti, il quale esige una precisa individuazione dei lavori da intraprendere e delle fonti di finanziamento disponibili.
Tale disposizione sembrerebbe associare peculiari aspetti di flessibilità dei costi operativi, consonanti con le implicazioni operative proprie di un settore che, dovendo tutelare innanzitutto il bene primario della salute esige, in misura correlata, strumenti di flessibilità nell'ambito degli approvvigionamenti di beni e servizi correlati alla sua alta missione sociale.
Condizioni che, ineluttabilmente, si estendono anche ai servizi logistici oggetto della bozza di determinazione. In tale prospettiva bisogna collocare anche gli orientamenti della Determinazione n. 12, 28 ottobre 2015, che nell'ambito dell'apposito Tavolo tecnico istituito con il Ministero della Salute e con l' Agenas ha approfondito sia il rischio di eventi corruttivi che quello delle misure di prevenzione e monitoraggio correlati agli acquisti di beni, carente di esaurienti riferimenti alla tematica dei servizi logistici.
di Gaetano Aita e Aureliano Aita
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