L'interferenza della dichiarazione di fallimento rispetto al procedimento ex d.lgs. 231/2001, con particolare riguardo alla legittimazione del curatore a impugnare il provvedimento di sequestro ex artt. 19 e 53 (commento a Cass. pen., n. 11170, 17 marzo 2015)
Nel caso in cui venga dichiarato il fallimento dell'ente sottoposto al procedimento ex d.lgs. 231/2001, il curatore, di fatto, ha tutto l'interesse a impugnare l'eventuale provvedimento di sequestro disposto, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 231/2001, su beni nella disponibilità dell'ente fallito.
Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno escluso la legittimazione del curatore a proporre impugnazione avverso tale provvedimento.
Hanno, inoltre, ritenuto che il giudice sia tenuto a procedere a una valutazione comparativa tra le ragioni della procedura concorsuale (dei creditori in buona fede) e quelle afferenti alla pretesa punitiva dello Stato e che il magistrato a cui è demandata tale valutazione debba essere il giudice penale e non quello fallimentare.
Nonostante possa apparire poco rispettosa di canoni di giustizia sostanziale, la pronuncia appare, dal punto di vista dello «stretto diritto», condivisibile, in quanto rappresenta la pratica applicazione delle norme dettate in materia di fallimento e, in genere, dei principi – pacificamente condivisi in dottrina e giurisprudenza – che regolano i rapporti tra curatore e soggetto fallito.
di Antonio Salvatore
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