Mancata costituzione dell'ente nel procedimento penale: la Cassazione sceglie la strada dell'inammissibilità (nota a Cass. pen., n. 52748, 19 dicembre 2014)
Interessante decisione della Corte di cassazione resa in una vicenda relativa ad un procedimento di riesame in cui l'Ente - indagato per il delitto di cui all'art. 25, comma 2, d.lgs. 231/2001 - a seguito dell'impugnazione cautelare, aveva ottenuto dal Tribunale l'annullamento parziale (limitatamente ai beni ed al denaro di alcune società) di un decreto di sequestro preventivo con riferimento alla commissione da parte di due soggetti che esercitavano di fatto la gestione delle società del delitto di corruzione di pubblici ufficiali, nell'interesse e a vantaggio delle società stesse. La Suprema Corte con la sentenza n. 52748/2014 ha annullato l'ordinanza del tribunale affermando il principio, peraltro non pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata costituzione dell'Ente nel procedimento penale rende inammissibile l'impugnazione. Si noti, infatti che, sulla necessità o meno della formale costituzione esistono in materia due contrastanti orientamenti giurisprudenziali. La Cassazione ha prescelto l'orientamento più recente, dichiarando inammissibile l'originaria impugnazione davanti al tribunale del riesame, peraltro puntualizzando l'inapplicabilità della deroga (prevista solo nel caso in cui l'esercizio del diritto di difesa avvenga ad opera del difensore nominato d'ufficio) perché le due società interessate al decreto di sequestro sopra indicato erano presenti nel giudizio di riesame a mezzo del difensore di fiducia.
La delicatezza del tema, però, imporrebbe l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
di Alessio Scarcella
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