Il d.lgs. 231/2001 e la nuova frontiera delle indagini difensive
Il d.lgs. 231/2001, ha delineato come «onere» dell'ente la dotazione del Modello (per beneficiare della cd. scriminante), mentre, come è noto, la circolare n. 8360 emanata il 19 marzo 2012 III dal Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale della Guardia di Finanza ha «tratteggiato» l'adozione ed efficace attuazione del modello come misura «necessaria, e dunque, obbligatoria nei fatti». La prova dell'idoneità del Modello e della sua efficace attuazione, pertanto, assume rilevanza centrale nel procedimento penale di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente ed è rimessa proprio a quest'ultimo. In tale contesto probatorio, le indagini difensive «costituiscono uno strumento innovativo» per soddisfare l'onere dimostrativo dell'effettiva adozione e dell'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
L'Autore ripercorre le norme codicistiche che riconoscono al difensore la facoltà di svolgere, fin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, investigazioni per ricercare ed individuare elementi a favore dell'ente, evidenziando le specifiche modalità di acquisizione della prova e enucleando le garanzie difensive riconosciute dall'ordinamento al difensore, che spaziano dall'inesistenza dell'obbligo di denuncia relativamente ai reati dei quali abbia avuto notizia nel corso dell'attività investigativa svolta all'incompatibilità con l'ufficio di testimone.
di Claudio Coratella
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