Il superamento della soglia di offensività per il risarcimento del danno all'immagine della PA
La lesione all'immagine per integrare una voce di danno risarcibile deve superare una soglia minima di offensività, individuata dalla coscienza sociale in un determinato momento storico, tenuto conto del dovere di tolleranza che la convivenza sociale impone. Andando ben oltre la sensibilità in ordine alla individuazione di una soglia minima, il legislatore, con il cd. lodo Bernardo approvato nel 2009, ha circoscritto l'azione di risarcimento per danno all'immagine, nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, ai soli fatti integranti i delitti dei pubblici ufficiali contro la PA. L'approvazione della cd. legge Severino, che ha riformato nel 2012 l'art. 1, l. 20/1994 in tema di giudizio contabile, induce a sostenere l'interpretazione abrogatrice del lodo Bernardo. L'odierna versione dell'art. 1 citato presume che l'entità del danno all'immagine sia pari al doppio della somma di denaro o altra utilità illecitamente percepita quando il pregiudizio deriva «dalla commissione di un reato contro la PA», formula maggiormente ampia rispetto a quella che include, nel cd. lodo Bernardo, esclusivamente i delitti previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II c.p.
di Francesco Vignoli
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