La Corte di Cassazione ed il novero dei soggetti sottoposti alla responsabilità amministrativa
La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso determinante per quanto riguarda l' individuazione dei soggetti sottoposti al d.lgs. 231/2001.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di imposizione di misure cautelari nei confronti di una società per azioni che svolgeva funzioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti delegate dal Comune, imputando tale scelta alla natura pubblica dell'ente.
Contro tale impostazione, la Corte ha immediatamente rilevato che gli enti pubblici economici (ossia persone giuridiche soggettivamente pubbliche), qualora i) rispondano ad una logica d'impresa e ii) perseguano fini di profitto sono soggetti all' applicazione del d.lgs. 231 ed ha confermato il principio secondo il quale “la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esonero della disciplina in questione: deve necessariamente essere presente anche l'assenza dello svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo”.
Nel caso in questione, pertanto, dal momento che la società svolgeva attività economica (come dimostrato altresì dalla struttura societaria) non vi potevano essere dubbi in ordine al fatto che la stessa fosse soggetta alla disciplina ed alle sanzioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
di Giovanna Corrias Lucente
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