Le caratteristiche del Modello Organizzativo esimente
Nell'ambito dell'ordinamento delineato dal decreto 231, il Modello Organizzativo ed i Codici Etici rappresentano il fulcro dell'onere riferito all'ente. Si tratta degli strumenti individuati dal legislatore per evitare l'applicazione delle sanzioni o per limitarle a quelle pecuniarie, se adottati dopo la commissione del fatto.
Sul piano astratto, l'idoneità coincide con la confezione dell'atto; ha carattere generale e richiede una valutazione di sintesi sulla razionalità delle scelte preventive adottate, la loro completezza e l'efficienza degli strumenti di controllo. L'adeguatezza è, invece, una categoria di carattere concreto e comporta la verifica che le regole poste (esistenza ed efficace funzionamento del sistema di deleghe, dei poteri aziendali e del controllo, della normazione interna e l'attribuzione delle risorse finanziare specifiche) nel Modello siano state esattamente concretizzate nella realtà organizzativa dell'ente.
L'efficacia del Modello va valutata ex ante e non ex post, rispetto all'illecito; diversamente - rileva la sentenza 27 marzo 2008,n. 26554, cd. Impregilo - l'art. 6 sarebbe inapplicabile nella pratica. La sentenza (che esclude la responsabilità amministrativa dell'ente, pur con contemporaneo rinvio a giudizio dell'imputato) ripercorre la fenomenologia del reato e lo confronta con il Modello.
Il compito attribuito al giudice dall'art. 6 è particolarmente gravoso, anche perché gli impone (come all'atto della confezione di un Modello idoneo) di calarsi nella realtà dell'ente, valutare le regole preventive coniate dal Modello e la loro proiezione nella realtà d'impresa. All'interno di tale valutazione possono tuttavia annidarsi rischi di errore, forieri di conseguenze devastanti per l'ente. Una prima presa di coscienza di tale situazione è affiorata nella proposta di legge n. 3640 della Camera che introduce l'inversione dell'onere e nella proposta dell'AREL che fa riferimento a “Modelli certificati”. Si tratterebbe di introdurre un obbligo di certificazione, affidato a società specializzate, in ordine all'idoneità ed efficacia del Modello. Tale attestazione (una sorta di “bollino blu”) de-giurisdizionalizza la valutazione correlata. Sennonché, non esenta da qualsiasi controllo il giudice, poiché si possono ipotizzare società pronte a conferire la patente a pagamento. Per evitare che si crei un traffico di tale portata, sarebbe opportuno prevedere un albo, nel quale inserire soltanto serie società di certificazione, preventivamente valutate ed autorizzate.
di Giovanna Corrias Lucente
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