La costituzione di parte civile nei confronti dell’ente varca a Milano la soglia del dibattimento
Il Tribunale di … con una recente ordinanza ha evidenziato che “il tracciato dell'art. 185 c.p., vale a dire il concetto di responsabilità da reato è direttamente collegabile alla nozione di responsabilità dipendente da reato di cui all'art. 1 d.lgs. 231/2001. Si tratta di titolo di responsabilità per fatto proprio causalmente collegato alla commissione del fatto reato con la sola peculiarità di promanare dalla complessiva condotta di un soggetto avente personalità giuridica”. A seguito dell'illecito, che è penale a dispetto del nomen iuris, può infatti derivare un danno. L'ente può essere direttamente responsabile del predetto danno per aver commesso l'illecito introdotto dal d.lgs. del 2001 e, al contempo, può essere dichiarato responsabile in via indiretta per non aver sorvegliato il proprio dipendente. Emergono due tipi di responsabilità: l'una diretta ex art. 2043 c.c. che prescinde dalla responsabilità dell'autore materiale persona fisica, l'altra indiretta ex art. 2049 c.c. che invece impone, perché venga a integrarsi, la condanna della mano umana. Secondo un'interpretazione dell'ordinanza che pare preferibile, l' introduzione dell'azione civile con la sola costituzione ex art. 76 c.p.p. consente di invocare la responsabilità diretta ed indiretta dell'ente senza costringere la difesa della persona offesa a una contestuale citazione del responsabile civile, contraria ai principi di concentrazione del processo e, soprattutto, di ragionevole durata dello stesso.
di Francesco Vignoli
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