Ripensare il sistema della responsabilità “penale” delle società? Le Sanzioni e le misure cautelari interdittive
Il sistema sanzionatorio, nel d.lgs. 231/2001, è stato costruito secondo un'impostazione binaria che ha nelle sanzioni pecuniarie e nelle sanzioni interdittive i due momenti principali, mentre prevede come sanzioni autonome la confisca e la pubblicazione della sentenza. È stato inoltre previsto un sistema cautelare interamente affidato alla competenza del giudice penale, al quale sono demandate sia le misure cautelari interdittive che hanno la finalità di paralizzare l'attività dell'ente sottoposto ad accertamento, sia le misure cautelari patrimoniali che sono volte ad evitare la dispersione del patrimonio dell'ente. Le condizioni di applicabilità delle sanzioni interdittive, le quali devono essere rispettate anche in sede di applicazione quali misure cautelari, prevedono l'applicazione delle stesse soltanto qualora si proceda per un reato per il quale sono espressamente previste. Le vicende costitutive delle misure cautelari interdittive, inoltre, vengono ricondotte alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. L'art. 45 individua, pertanto, il presupposto probatorio nei “gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato”. Si tratta, in sintesi, di una prognosi di probabile condanna dell'ente, a conferma del fatto che l'adozione di una misura cautelare presuppone un fondamento solido. Accanto al criterio dell'adeguatezza è previsto quello della proporzionalità della misura cautelare, nel senso che dovrà essere applicata quella misura che appare proporzionata all'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente (art. 46, comma 2). Tuttavia permane il rischio, a volte concretizzatosi, di un utilizzo delle misure cautelari non secondo la loro natura prevista dal sistema ma quali mere anticipazioni delle pene definitive, realizzando così un sistema, già in sede cautelare, in cui si crea un unicum tra la misura cautelare e l'accertamento finale.
di Giacomo Cardani
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