Del commissario settoriale
Con la sentenza n. 153 - 20560/2010 della sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 31 maggio 2010, i supremi giudici hanno stabilito che è possibile limitare l'ambito di applicazione del commissariamento ad una parte dell'attività dell'impresa. È quindi possibile attribuire al commissario giudiziale, una “limitata attività commissariale” in confronto all'intero commissariamento, a cui sarebbe stata sottoposta la società prima di tale sentenza. La nomina del commissario giudiziale è configurabile come una misura sostitutiva delle sanzioni interdittive. Lo scopo è quello di evitare che l'accertata responsabilità dell'ente si risolva in un pregiudizio per la collettività ogni qualvolta la sanzione inflitta dal giudice incida sul servizio pubblico svolto dall'ente, provocandone l'interruzione, ovvero quando la soppressione dell'attività dell'ente, sempre per effetto della sanzione interdittiva, provochi rilevanti ripercussioni sull'occupazione. La competenza del commissario, dopo la sentenza in oggetto, potrà pertanto essere diretta ad uno specifico settore, (commerciale, produttivo o altro) per il quale la società ha commesso l'illecito. In buona sostanza, il rapporto che esiste fra la figura del commissario settoriale con quella dell'organo rimasto è quello dell'istituto dell'institore” così come stabilisce l'art. 2203 c.c. I poteri del commissario settoriale, come quelli dell'institore, riguarderanno la gestione settoriale che gli è stata attribuita e, pertanto lo stesso non potrà andare oltre a quanto gli è stato imposto di compiere, nel rispetto del proprio mandato.
di Guido Chiametti
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