Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs
L'accrescersi della pressione competitiva derivante dalla cd. globalizzazione ha stimolato l'assunzione di un diverso modello organizzativo, fondato su un diverso concetto di impresa, in cui la suddivisione dei ruoli e delle mansioni è molto meno rigida e predeterminata. La delega (di poteri decisionali) è di conseguenza uno strumento funzionale alle esigenze di organizzazione della produzione. L'art. 16, comma 3, T.U. fa propria la tesi della persistenza di obblighi di vigilanza in capo al delegante. La disposizione, infatti, recita: “la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”. In particolare “con la delega si afferma...il trasferimento di poteri decisionali dalla direzione e dal management dell'impresa al singolo dipendente o gruppi di lavoratori che possono adottare, in autonomia rispetto alla linea gerarchica, quelle decisioni che ritengono più adeguate per realizzare al meglio i compiti e le funzioni loro assegnati. La procedura di delega rientra così a tutto diritto in quel filone della partecipazione forte ai processi decisionali dell'impresa a livello operativo ed organizzativo”. La giurisprudenza, salvo rare eccezioni, ha tuttavia sempre sostenuto che il delegante rimane responsabile “se sia riscontrabile una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore ovvero ancora un nesso causale tra la sua condotta cosciente e volontaria e l'illecito realizzato (cosiddetta «politica d'impresa»)
di Salvatore Dovere
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