La responsabilità ex d.lgs. 231/01 delle banche, per fatti reato commessi dai dirigenti. Profili generali
La disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001 prevede che le società possano essere ritenute “responsabili” per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i cd. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Dal suo canto, il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, adottato in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha novellato il d.lgs. 231/2001, mediante l'introduzione dell'art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
Il d.lgs. 231/2007 ha anche riorganizzato i poteri e le competenze delle diverse istituzioni coinvolte nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; alla Banca d'Italia e alle altre Autorità di vigilanza del settore finanziario spetta oggi, difatti, di sovrintendere al rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati. A tale riguardo, è bene evidenziare che l'art. 52 della legge antiriciclaggio sembra prevedere in capo all'OdV un vero e proprio obbligo di controllo in ordine all'osservanza della normativa - da parte dei soggetti destinatari della legge 231/2007. Dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo, emerge che l'adozione di un “Modello Organizzativo” costituisce una opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata appunto alla possibile esclusione della sua responsabilità.
Ciò significa, in altri termini, che ove l'ente/banca intenda fare proprie le opportunità in termini di esenzione dalla responsabilità offerte dai citati artt. 6 e 7 del “decreto 231”, dovrà provvedere a costruire un proprio Modello Organizzativo a ciò finalizzato.
di Giovanni Tartaglia Polcini
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