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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

Facoltà, diritti e doveri della capogruppo – rilevanti in ambito “231”, nei rapporti con le società controllate. L”omologazione compatibile”

Il tema relativo all'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ai gruppi di imprese è considerato di stringente attualità. Non esiste tuttavia tra gli interpreti una nozione univoca di “gruppo” nell'ambito della disciplina in questione, seppur molti facciano riferimento allo schema della direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 ss. c.c. Premesso che la disciplina in parola è diretta ad altro fine, ovvero a riconoscere una forma di tutela a coloro che dovessero essere danneggiati dall'attività di controllo operativo della controllante, ove esercitata abusando dei poteri di direzione e coordinamento, è chiaro come la direzione e il controllo rappresentino il limite oltre il quale si avrebbe esercizio concreto dell'attività in vece della controllata: ipotesi che dunque potrebbe essere valutata come forma di gestione diretta della controllata, rilevante ai sensi del decreto. Certo è che più ampia è la nozione di gruppo presa in considerazione, maggiore sarà la possibilità di estendere le responsabilità a più soggetti collettivi, in conseguenza di un unico episodio criminoso.

Una seconda interpretazione richiama invece il concetto di interesse di gruppo e la qualificazione della società controllante quale amministratore di fatto della controllata . Tale richiamo era stato già operato dal Tribunale di Milano, Sezione Riesame, nell'ordinanza del 14 dicembre 2004, con riguardo a un'ipotesi di corruzione, asseritamente posta in essere da un apicale di una controllante per far ottenere un appalto a una controllata. Nella fattispecie, entrambe le società erano state colpite dall'applicazione di misure cautelari.

Dando per assodata l'esigenza di rispettare l'autonomia delle singole società da cui il gruppo è composto, è tuttavia indubbio che la capogruppo non possa disinteressarsi delle scelte operate dalle controllate in tema di prevenzione della criminalità d'impresa. L'opportunità di tale interessamento è dettata anche dalle possibili ripercussioni che potrebbero discendere in campo civilistico in capo alla controllante, in conseguenza di una eventuale condanna della controllata dovuta alla condotta, anche omissiva, dei suoi amministratori.

di Stefano Maria Bortone

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