Responsabilità sociale versus responsabilità penale dell’impresa: studio sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo quali strumenti di legalità preventiva e/o di strategia etico-integrata in ordine alle fattispecie negate e realizzate dal d.lgs. 231/01 e successive modificazioni
La possibile convergenza tra il modello della responsabilità “da reato” delle persone giuridiche e la responsabilità sociale dell'impresa ha la sua visibilità normativa nel testo dell'art. 25-ter e dell'art. 25-septies d.lgs. 231/2001. Tuttavia, solo con l'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123 si è data attuazione al disposto iniziale della legge delega, ampliando l'alveo applicativo del d.lgs. 231/2001 alla disciplina degli infortuni sul lavoro con una serie di ipotesi colpose. La “fonte di legittimazione” del sistema della responsabilità “da reato” in quanto tale si individua nell'osservanza/inosservanza dell'obbligo di adozione ed efficace attuazione del modello di prevenzione/vigilanza, posto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001. Ed è proprio rispetto alla formulazione, sia pure poco chiara, dei reati societari ex art. 25-ter che si possono verificare i fattori endogeni ed esogeni della Corporate Social Responsibility.
Le forme di colpevolezza della persona giuridica possono articolarsi attraverso scelte di politica d'impresa; effetti della cultura d'impresa; colpa di organizzazione; colpa reattiva. Le prime due ipotesi richiamano il concetto di dolo, le ultime due varianti interpretano, per quanto possibile, il concetto di colpa.
I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, racchiudono in sé una triplice realtà ontologica; essi, infatti, costituiscono uno strumento applicativo di organizzazione aziendale, un costo; si fondano su di una logica preventiva, atteggiandosi giuridicamente come causa di esclusione della punibilità dell'ente. I Modelli dovranno, in quanto tali, essere adeguati alla prevenzione dei reati; presupporre la natura e l'estensione dei poteri delegati; essere adottati ed attuati prima della commissione del fatto-reato; indicare specifici protocolli di formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente in funzione dei tipi di attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; essere “efficaci”.
di Maria Antonella Pasculli
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